Art. 5.
  1.   Nell'art.   5   del   decreto   sono   apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a)  al comma 1, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Per gli
interventi  realizzati  a  partire  dal periodo d'imposta in corso al
31 dicembre  2008,  l'attestato  di  certificazione  energetica degli
edifici,  ove richiesto, e' prodotto, successivamente alla esecuzione
degli  interventi,  utilizzando  le  procedure  e  metodologie di cui
all'art.  6,  del  decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ovvero
approvate  dalle  Regioni  e  dalle  Province  autonome  di  Trento e
Bolzano,  ovvero  le  procedure  stabilite  dai  Comuni  con  proprio
regolamento antecedente alla data dell'8 ottobre 2005.»;
    b)  al comma 4, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Per gli
interventi  di  cui  all'art.  1,  comma 3,  realizzati a partire dal
periodo  d'imposta  in corso al 31 dicembre 2008 laddove richiesto, e
comma 5,  limitatamente  all'installazione  di  impianti  aventi  una
potenza  nominale  del focolare ovvero una potenza elettrica nominale
non  superiore  a  100  kW,  per  la  determinazione  dell'indice  di
prestazione  energetica  ai  fini  dell'attestato  di  qualificazione
energetica,  in  alternativa  al  calcolo  di cui al comma 3, si puo'
applicare la metodologia di cui all'allegato G al presente decreto.»;
    c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente comma:
  «4-bis.  Per  gli  interventi  realizzati  a  partire  dal  periodo
d'imposta  in  corso  al  31 dicembre  2008 le attestazioni di cui al
presente  articolo non  sono  richieste  per  gli  interventi  di cui
all'art.  1,  comma 3,  limitatamente  alla  sostituzione di finestre
comprensive  di  infissi  in  singole  unita'  immobiliari, e comma 4
concernente l'installazione di pannelli solari.».