Art. 6. 1. Nell'art. 6 del decreto, dopo il comma 1, e' inserito il seguente comma: «1-bis. Per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, di cui all'art. 1, comma 2, realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, l'asseverazione, di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), specifica che l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale risulta non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.».