Art. 6.
  1.  Nell'art.  6  del  decreto,  dopo  il  comma 1,  e' inserito il
seguente comma:
  «1-bis.  Per  gli  interventi  di  riqualificazione  energetica  di
edifici  esistenti,  di cui all'art. 1, comma 2, realizzati a partire
dal  periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, l'asseverazione,
di  cui  all'art.  4,  comma 1, lettera a), specifica che l'indice di
prestazione  energetica  per la climatizzazione invernale risulta non
superiore  ai valori definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo
economico  11 marzo  2008,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66
del 18 marzo 2008.».