Art. 7.
  1.  Nell'art.  7  del  decreto,  dopo  il  comma 1,  e' inserito il
seguente comma:
    «1-bis.  Per  gli interventi sull'involucro di edifici esistenti,
di  cui  all'art.  1,  comma 3,  realizzati  a  partire  dal  periodo
d'imposta  in  corso  al  31 dicembre  2008,  l'asseverazione  di cui
all'art.  4,  comma 1, lettera a), riporta una stima dei valori delle
trasmittanze originarie dei componenti su cui si interviene nonche' i
valori   delle   trasmittanze   dei  medesimi  componenti  a  seguito
dell'intervento;  detti valori devono in ogni caso essere inferiori o
uguali  ai  valori  definiti  dal decreto del Ministro dello sviluppo
economico  11 marzo  2008,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66
del 18 marzo 2008.».