Art. 9.
  1. Dopo l'art. 9 del decreto sono aggiunti i seguenti:
  «Art.  9-bis  (Ripartizione  della detrazione e trasferimento delle
quote residue). - 1. Il contribuente opera irrevocabilmente la scelta
della ripartizione della detrazione, spettante, a partire dal periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, in un numero di quote annuali
di  pari  importo  non inferiore a tre e non superiore a dieci, nella
dichiarazione  dei  redditi  relativa  al periodo d'imposta in cui la
spesa e' stata sostenuta.
  2.   In  caso  di  trasferimento  per  atto  tra  vivi  dell'unita'
immobiliare  residenziale  sulla  quale  sono  stati  realizzati  gli
interventi  di cui all'art. 1, commi da 2 a 5, le relative detrazioni
non  utilizzate  in  tutto  o  in  parte  dal cedente spettano, per i
rimanenti    periodi   d'imposta,   all'acquirente   persona   fisica
dell'unita'  immobiliare.  In caso di decesso dell'avente diritto, la
fruizione   del   beneficio   fiscale   si   trasmette,  per  intero,
esclusivamente  all'erede  che  conservi  la  detenzione  materiale e
diretta  del  bene.  In  tali  casi  l'acquirente,  ovvero gli eredi,
possono  rideterminare  il  numero  di  quote  in  cui  ripartire  la
detrazione residua.
  Art.   9-ter   (Interventi   sulle   strutture  opache  orizzontali
realizzati  nell'anno  2007).  -  1.  I  soggetti  che,  nel  periodo
d'imposta  in  corso  al  31 dicembre 2007, hanno sostenuto spese per
interventi  su  strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti),
nel  rispetto dei requisiti di trasmittanza termica individuati nella
tabella  3  allegata  alla  legge  n.  296  del 2006, come modificata
dall'art.  1, comma 23, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono
usufruire della detrazione di cui all'art. 1, comma 345, della citata
legge  n.  296,  del  2006,  fermi  restando  gli  altri  adempimenti
richiesti, a condizione che inviino la documentazione di cui all'art.
4,   comma 1,   lettera b)   numeri  1  e  2,  entro  il  termine  di
presentazione  della  dichiarazione  dei  redditi relativa al periodo
d'imposta in cui la spesa e' stata sostenuta.».