Art. 2. Clausola di reciproco riconoscimento 1. Le attrezzature a pressione standard quali ad esempio quelle utilizzate nelle cabine con funzione di riduzione della pressione e misura del gas, nelle centrali di spinta del gas e nei sistemi di misura separati del gas devono essere conformi al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 di attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/23 del 27 maggio 1997. 2. Tutte le apparecchiature utilizzate devono essere conformi, quando applicabili, anche al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126 di attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 94/9/CE, al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 233 di attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 1999/92/CE del 16 dicembre 1999, al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 di attuazione della direttiva del Consiglio 89/106/CEE del 21 dicembre 1988 e relativi mandati. 3. Per quanto attiene i materiali al di fuori dal campo di applicazione delle suddette direttive legalmente fabbricati e/o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea, in Turchia o in uno Stato dell'EFTA, parte contraente dell'accordo SEE, la predetta regolamentazione non si applica. 4. Se le amministrazioni firmatarie del presente provvedimento, per gli aspetti di specifica competenza, possono provare che un prodotto specifico legalmente fabbricato e/o commercializzato in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, o legalmente fabbricato in uno Stato dell'EFTA, parte contraente dell'accordo SEE, non garantisce un livello di protezione equivalente a quello disposto dalla presente normativa, possono rifiutare l'immissione in commercio o farlo ritirare dal mercato dopo aver indicato per iscritto al fabbricante o al distributore (colui che commercializza il prodotto) quali elementi delle loro regole tecniche nazionali impediscono la commercializzazione del prodotto in questione, e dimostrato, in base a tutti gli elementi scientifici pertinenti, a disposizione delle autorita' competenti, per quali motivi vincolanti di interesse generale dette regole tecniche devono essere imposte al prodotto interessato e che non sono accettabili regole meno restrittive, e invitato l'operatore economico a formulare le proprie eventuali osservazioni, entro il termine di almeno quattro settimane o venti giorni lavorativi, prima che venga adottato nei suoi confronti un provvedimento individuale di divieto di commercializzare il prodotto in questione, e tenuto debitamente conto di tali osservazioni nella motivazione della decisione definitiva. L'Autorita' competente, individuata nel Ministero dello sviluppo economico, notifica il provvedimento individuale di divieto, indicando i mezzi di ricorso a disposizione dell'operatore economico interessato. 5. Le prescrizioni delle norme indicate nell'allegato A non si applicano per la progettazione, costruzione e collaudo delle attrezzature a pressione standard ricadenti nel campo di applicazione del medesimo decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 di attuazione della direttiva 97/23/CE soprarichiamato.