Art. 2.
                Clausola di reciproco riconoscimento

    1.  Le  attrezzature a pressione standard quali ad esempio quelle
utilizzate  nelle  cabine con funzione di riduzione della pressione e
misura  del  gas,  nelle  centrali di spinta del gas e nei sistemi di
misura separati del gas devono essere conformi al decreto legislativo
25  febbraio 2000, n. 93 di attuazione della direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio 97/23 del 27 maggio 1997.
    2.  Tutte  le  apparecchiature utilizzate devono essere conformi,
quando  applicabili, anche al decreto del Presidente della Repubblica
23  marzo  1998,  n. 126 di attuazione della direttiva del Parlamento
europeo  e  del  Consiglio  94/9/CE, al decreto legislativo 12 giugno
2003,  n.  233 di attuazione della direttiva del Parlamento europeo e
del  Consiglio  1999/92/CE  del  16  dicembre  1999,  al  decreto del
Presidente  della  Repubblica  21 aprile  1993,  n. 246 di attuazione
della  direttiva  del  Consiglio  89/106/CEE  del  21 dicembre 1988 e
relativi mandati.
    3.  Per  quanto  attiene  i  materiali  al  di fuori dal campo di
applicazione  delle  suddette  direttive  legalmente  fabbricati  e/o
commercializzati  in  un  altro  Stato membro dell'Unione europea, in
Turchia  o in uno Stato dell'EFTA, parte contraente dell'accordo SEE,
la predetta regolamentazione non si applica.
    4.  Se  le amministrazioni firmatarie del presente provvedimento,
per  gli  aspetti  di  specifica  competenza,  possono provare che un
prodotto  specifico  legalmente fabbricato e/o commercializzato in un
altro  Stato  membro  dell'Unione  europea o in Turchia, o legalmente
fabbricato in uno Stato dell'EFTA, parte contraente dell'accordo SEE,
non garantisce un livello di protezione equivalente a quello disposto
dalla presente normativa, possono rifiutare l'immissione in commercio
o  farlo  ritirare  dal  mercato  dopo  aver indicato per iscritto al
fabbricante  o al distributore (colui che commercializza il prodotto)
quali  elementi  delle  loro regole tecniche nazionali impediscono la
commercializzazione  del prodotto in questione, e dimostrato, in base
a  tutti  gli  elementi  scientifici pertinenti, a disposizione delle
autorita'  competenti,  per  quali  motivi  vincolanti  di  interesse
generale  dette  regole  tecniche  devono  essere imposte al prodotto
interessato  e  che  non  sono accettabili regole meno restrittive, e
invitato  l'operatore  economico  a  formulare  le  proprie eventuali
osservazioni,  entro  il  termine di almeno quattro settimane o venti
giorni  lavorativi,  prima  che  venga adottato nei suoi confronti un
provvedimento  individuale di divieto di commercializzare il prodotto
in  questione,  e tenuto debitamente conto di tali osservazioni nella
motivazione della decisione definitiva.
    L'Autorita'  competente, individuata nel Ministero dello sviluppo
economico,   notifica   il   provvedimento  individuale  di  divieto,
indicando  i mezzi di ricorso a disposizione dell'operatore economico
interessato.
    5.  Le  prescrizioni  delle norme indicate nell'allegato A non si
applicano   per   la  progettazione,  costruzione  e  collaudo  delle
attrezzature a pressione standard ricadenti nel campo di applicazione
del   medesimo  decreto  legislativo  25  febbraio  2000,  n.  93  di
attuazione della direttiva 97/23/CE soprarichiamato.