Art. 3. P r o c e d u r e 1. Per le opere e gli impianti di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, qualora per particolari esigenze di carattere tecnico e/o di esercizio, non fosse possibile il rispetto delle disposizioni stabilite dal presente decreto, il soggetto interessato puo' presentare domanda motivata di deroga secondo il procedimento di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. Per l'esame delle deroghe il Comitato tecnico regionale di prevenzione incendi, di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e' integrato da un rappresentante rispettivamente: del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture, del Ministero per i trasporti e l'aviazione civile e del Comitato italiano gas. 2. Agli impianti ed alle opere di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, soggette al rilascio del parere del Ministero delle comunicazioni si applicano le procedure tecnico amministrative di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. 3. Agli impianti ed alle opere di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, soggette al rilascio delle autorizzazioni di cui al decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile del 23 febbraio 1971, n. 2445 e successive modificazioni, si applicano le procedure e le annesse «Norme tecniche» previste dalle predette norme.