Art. 4. Disposizioni finali 1. Il Comitato italiano gas assicura l'invio alle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di copia delle norme tecniche citate nell'allegato A del presente decreto ed i relativi aggiornamenti, al fine di assicurare l'espletamento dei servizi istituzionali di competenza. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti norme: a) la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» del decreto del Ministro dell'interno del 24 novembre 1984; b) il decreto del Ministro dell'interno del 12 febbraio 1989; c) il decreto del Ministro dell'interno del 22 maggio 1989; d) il decreto del Ministro dell'interno del 27 novembre 1989; e) il comma 3.1. (Materiali), il comma 3.2.1.3. (Tubi di ghisa grigia), il comma 3.4.1. (Profondita' di interramento) ed il comma 3.4.3. (Distanze, pressioni, natura del terreno e manufatti di protezione) dell'allegato alla Parte prima - Sezione 3ª (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar) del decreto del Ministro dell'interno del 16 novembre 1999; f) il comma 4.4.3. (Distanze di sicurezza) della Parte prima - Sezione 4ª (impianti di riduzione della pressione) del medesimo decreto del Ministro dell'interno del 16 novembre 1999; g) la nota 3) e le norme: UNI ISO 4437; UNI EN969; UNI EN 1057; UNI 8863, UNI 9034 nella Tabella 1 del decreto del Ministro dell'interno del 16 novembre 1999. Il presente decreto entra in vigore il centottantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 aprile 2008 Il Ministro dello sviluppo economico Bersani Il Ministro dell'interno Amato