IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

    Visto  il  decreto  del  Ministro  dei trasporti e dell'aviazione
civile  del  23  febbraio  1971,  n.  2445,  con  il quale sono state
approvate   le  norme  tecniche  per  gli  attraversamenti  e  per  i
parallelismi  di  condotte  e  canali  convoglianti liquidi e gas con
ferrovie ed altre linee di trasporto;
    Visto  il  decreto del Ministro dell'interno del 24 novembre 1984
concernente  le  norme  di sicurezza antincendio per il trasporto, la
distribuzione,  l'accumulo  e  l'utilizzazione  del  gas naturale con
densita' non superiore a 0,8;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  dei trasporti e dell'aviazione
civile  del  2 novembre 1987, n. 975, con il quale e' stata approvata
la  parziale  modifica delle disposizioni concernenti la sistemazione
delle  apparecchiature di controllo e dei congegni di intercettazione
espresse  al punto 2.5.1. del soprarichiamato decreto del 23 febbraio
1971,  n.  2445,  ed  e'  stato  stabilito  che le linee ferroviarie,
realizzate  nell'ambito  dei  centri  abitati,  con  impianti  aventi
caratteristiche  costruttive  di  linea  metropolitana debbano essere
considerate, sotto il profilo tecnico, tranvie, ai sensi dell'art. 12
del regio decreto-legge 23 agosto 1919, n. 303, pertanto non soggette
alle  norme  relative agli attraversamenti, di cui al soprarichiamato
decreto n. 2445;
    Visto  il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modifiche   recante   norme   di   sicurezza   per  gli  impianti  di
telecomunicazioni;
    Visto  il  decreto  legislativo  8 marzo 2006, n. 139, recante il
riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del
Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica del 12 gennaio
1998,  n.  37  recante  disciplina  dei  procedimenti  relativi  alla
prevenzione  incendi,  a  norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15
marzo 1997, n. 59;
    Visto  il  decreto del Ministro dell'interno del 16 novembre 1999
contenente    modificazioni   al   decreto   del   24 novembre   1984
soprarichiamato;
    Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 di attuazione
della  direttiva  98/30 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22
giugno  1998  recante  norme  comuni  per  il mercato interno del gas
naturale,  a  norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (
di seguito richiamato come il decreto legislativo n. 164/2000);
    Visto  l'art.  27  del  soprarichiamato  decreto  legislativo  n.
164/2000,  che  prevede che vengano emanate con decreto del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero dello
sviluppo  economico,  le  norme  tecniche  sui  requisiti  minimi  di
progettazione,  costruzione  ed  esercizio  delle opere e impianti di
trasporto,  di distribuzione, di linee dirette, di stoccaggio di gas,
e  degli  impianti di gas naturale liquefatto GNL, per la connessione
del  sistema  gas,  nonche'  le  norme tecniche sulle caratteristiche
chimico-fisiche  e  del  contenuto  di  altre  sostanze  del  gas  da
vettoriare,  al fine di garantire la possibilita' di interconnessione
e   l'interoperabilita'   dei   sistemi,  in  modo  obiettivo  e  non
discriminatorio, anche nei confronti degli scambi trasfrontalieri con
altri Stati membri dell'Unione europea;
    Visto  il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427 contenente
modifiche  ed  integrazioni  alla  legge  21  giugno  1986,  n.  317,
concernente  la  procedura  di informazione nel settore delle norme e
regolamentazioni  tecniche  e  delle regole relative ai servizi della
societa'   dell'informazione,   in  attuazione  delle  direttive  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  98/34/CE del 22 giugno 1998 e
98/48/CE del 20 luglio 1998;
    Vista  la  legge  costituzionale  18  ottobre  2001, n. 3 recante
modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;
    Visto  il  decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 concernente
le norme di sicurezza per gli impianti di telecomunicazioni;
    Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  del  10  agosto  2004  concernente  modifiche  alle «Norme
tecniche  per  gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e
canali  convoglianti  liquidi  e  gas  con ferrovie ed altre linee di
trasporto»;
    Vista  la  legge  23  agosto 2004, n. 239 recante il riordino del
settore  energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia;
    Visto  il decreto del Ministero delle attivita' produttive del 1°
dicembre 2004, n. 329 concernente il regolamento recante norme per la
messa  in  servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e
degli  insiemi di cui all'art. 19 del decreto legislativo 25 febbraio
2000, n. 93;
    Acquisiti i pareri del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del  mare,  del  Ministero della salute, del Ministero
delle comunicazioni, del Ministero degli interni, del Ministero delle
infrastrutture  e  del  Ministero  per  i  trasporti e la navigazione
civile;
    Considerato  che  nelle  date 28 giugno 2006 e 11 gennaio 2007 e'
stata espletata la procedura d'informazione nel settore delle norme e
regolamentazioni  tecniche  di  cui  alla  direttiva  del  Parlamento
europeo   e  del  Consiglio  98/34  modificata  dalla  direttiva  del
Parlamento europeo e del Consiglio 98/48 soprarichiamate;
    Considerata    l'opportunita'   di   emanare   distinti   decreti
concernenti  i  diversi aspetti della materia, di cui all'art. 27 del
soprarichiamato  decreto  legislativo  n.  164/2000, data la vastita'
della stessa;
    Ritenuta l'opportunita' che il decreto recante norme tecniche sui
requisiti minimi di progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e
sorveglianza  delle  opere  e  degli  impianti  di  trasporto del gas
naturale  con  densita' non superiore a 0,8 venga emanato di concerto
con  il  Ministero dell'interno al fine di fornire agli operatori del
settore  un  quadro  unico  ed organico di norme di riferimento per i
vari  aspetti  tecnici  coinvolti  nella  progettazione, costruzione,
collaudo,  esercizio  e  sorveglianza  delle  opere  ed  impianti  di
trasporto  del gas naturale con densita' non superiore a 0,8 anche in
relazione alle innovazioni tecnologiche intervenute nelle prestazioni
dei  materiali  utilizzati  per la realizzazione delle condotte e dei
metodi di posa in opera delle stesse;

                              Decreta:

                               Art. 1.
                    Scopo e campo di applicazione

    1.  Il  presente  decreto  ha per scopo l'emanazione della regola
tecnica  per  la  progettazione,  costruzione,  collaudo, esercizio e
sorveglianza  delle  opere  e  degli  impianti  di  trasporto del gas
naturale  con  densita'  non superiore a 0,8, al fine di garantire la
sicurezza,  ivi  compresi  gli aspetti di sicurezza antincendio, e la
possibilita'  di  interconnessione  e l'interoperabilita' dei sistemi
stessi,  di  cui  all'allegato  A,  recante  «Regola  tecnica  per la
progettazione,  costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle
opere e degli impianti di trasporto del gas naturale con densita' non
superiore  a 0,8», che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente decreto.
    2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli impianti o
sistemi  di  trasporto  di  nuova  realizzazione,  nonche'  a  quelli
esistenti  all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, solo
nel caso di modifiche sostanziali come definite in allegato A.
    3.  Nel  caso  di modifiche sostanziali le disposizioni di cui al
comma 1  si  applicano  solo  alle  parti  oggetto di modifica, fermo
restando  il  rispetto delle preesistenti condizioni di sicurezza per
le parti non oggetto di modifica.