Art. 2.
                Clausola di reciproco riconoscimento

    1.  Le  attrezzature  a  pressione  standard  quali ad esempio le
valvole,  i  regolatori  di  pressione,  le  valvole  di sicurezza, i
filtri,  i  recipienti a pressione, gli scambiatori di calore, devono
essere  conformi  al  decreto  legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 di
attuazione  della  direttiva  del  Parlamento europeo e del Consiglio
97/23 del 27 maggio 1997.
    2.  Tutte  le  apparecchiature utilizzate devono essere conformi,
quando  applicabili, anche al decreto del Presidente della Repubblica
23  marzo  1998,  n. 126 di attuazione della direttiva del Parlamento
europeo  e  del  Consiglio  94/9/CE, al decreto legislativo 12 giugno
2003,  n.  233 di attuazione della direttiva del Parlamento europeo e
del  Consiglio  1999/92/CE  del  16  dicembre  1999,  al  decreto del
Presidente  della  Repubblica  21 aprile  1993,  n. 246 di attuazione
della  direttiva  del  Consiglio  89/106/CEE  del  21 dicembre 1998 e
relativi mandati.
    3.  Le  norme,  di  cui  al  presente  decreto,  suoi allegati, e
qualsiasi   futura   modifica,  non  producono  l'effetto  di  creare
specificazioni  di  prodotto  obbligatorie applicabili a prodotti che
ricadono  al  di  fuori  del  campo  di  applicazione  delle suddette
direttive e che sono legalmente fabbricati e/o commercializzati in un
altro  Stato  membro  dell'Unione  europea, in Turchia o in uno stato
dell'EFTA, parte contraente dell'accordo SEE.
    4.  Se  le  autorita'  competenti possono provare che un prodotto
specifico  legalmente  fabbricato  e/o  commercializzato in uno Stato
membro  dell'Unione  europea,  in  Turchia, o in uno Stato dell'EFTA,
parte   contraente  l'accordo  SEE,  non  garantisce  un  livello  di
protezione  equivalente  a quello richiesto dalla presente normativa,
possono  rifiutare  l'immissione  in  commercio  o farlo ritirare dal
mercato   dopo  aver  indicato  per  iscritto  al  fabbricante  o  al
distributore  (colui  che  commercializza il prodotto) quali elementi
delle    loro    regole    tecniche    nazionali    impediscono    la
commercializzazione  del prodotto in questione, e dimostrato, in base
a  tutti  gli  elementi  scientifici pertinenti, a disposizione delle
autorita'  competenti,  per  quali  motivi  vincolanti  di  interesse
generale  dette  regole  tecniche  devono  essere imposte al prodotto
interessato  e  che  non  sono accettabili regole meno restrittive, e
invitato  l'operatore  economico  a  formulare  le  proprie eventuali
osservazioni,  entro  il  termine di almeno quattro settimane o venti
giorni  lavorativi,  prima  che  venga adottato nei suoi confronti un
provvedimento  individuale di divieto di commercializzare il prodotto
in  questione  e  tenuto debitamente conto di tali osservazioni nella
motivazione   della   decisione  definitiva.  L'autorita'  competente
notifica  il  provvedimento individuale di divieto, indicando i mezzi
di ricorso a disposizione dell'operatore economico interessato.
    5.  Le  prescrizioni  delle norme indicate nell'allegato A non si
applicano  alla  progettazione, alla costruzione ed al collaudo delle
attrezzature a pressione standard ricadenti nel campo di applicazione
del   medesimo  decreto  legislativo  25  febbraio  2000,  n.  93  di
attuazione della direttiva 97/23/CE soprarichiamato.