Art. 3.
                          P r o c e d u r e

    1.  Per  le  opere e gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, del
presente  decreto,  qualora  per  particolari  esigenze  di carattere
tecnico  e/o  di  esercizio,  non  fosse  possibile il rispetto delle
disposizioni  stabilite dal presente decreto, il soggetto interessato
puo' presentare domanda motivata di deroga secondo il procedimento di
cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio
1998, n. 37. Per l'esame delle deroghe, il Comitato tecnico regionale
di prevenzione incendi, di cui all'art. 20 del decreto del Presidente
della   Repubblica  29 luglio  1982,  n.  577,  e'  integrato  da  un
rappresentante   rispettivamente:   del   Ministero   dello  sviluppo
economico,  del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e  del  mare, del Ministero delle infrastrutture, del Ministero per i
trasporti e l'aviazione civile e del Comitato italiano gas.
    2.  Agli  impianti  ed alle opere di cui all'art. 1, comma 1, del
presente decreto, soggette al rilascio del parere del Ministero delle
comunicazioni si applicano le procedure tecnico amministrative di cui
al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
    3.  Agli  impianti  ed  alle opere di cui all'art. 1, comma 1 del
presente decreto, soggette al rilascio delle autorizzazioni di cui al
decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 23 febbraio
1971, n. 2445 e successive modificazioni, si applicano le procedure e
le annesse «Norme tecniche» previste dalle predette norme.