Art. 4. Disposizioni finali 1. Il Comitato italiano gas assicura l'invio alle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco delle norme tecniche citate nell'allegato A del presente decreto ed i relativi aggiornamenti, al fine di assicurare l'espletamento dei servizi istituzionali di competenza. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non sono piu' applicabili le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta del decreto del Ministro dell'interno 24 novembre 1984 recante: «Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densita' non superiore a 0,8» e successive modifiche, per quanto inerente agli impianti di trasporto di cui al presente decreto. 3. Il presente decreto entra in vigore il centottantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 aprile 2008 Il Ministro dello sviluppo economico Bersani Il Ministro dell'interno Amato