IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», che all'art. 1, commi da 209 a 214, detta disposizioni in materia di entrata con le quali, al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, introduce l'obbligo della emissione, della trasmissione, della conservazione e della archiviazione esclusivamente in forma elettronica delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali, alle modalita' e termini ivi stabiliti; Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, di «Attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalita' di fatturazione in materia di IVA»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27, del 3 febbraio 2004 recante «Modalita' di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici e alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98, del 27 aprile 2004, recante le «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici»; Visto il provvedimento 9 dicembre 2004 del direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298, del 21 dicembre 2004, con il quale sono state disposte le «Modalita' di trasmissione e contenuti della comunicazione telematica ai sensi dell'art. 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai fini dell'emissione delle fatture da parte del cliente o del terzo residente in un Paese, con il quale non esistono strumenti giuridici di reciproca assistenza in materia di IVA»; Visti, in particolare, i commi 211 e 212 del citato art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nei quali e' disposto che la trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso il sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie e che il gestore di detto sistema e' individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con il quale sono altresi' definite le competenze ed attribuzioni; Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art. 11 delle legge 15 marzo 1997, n. 59» ed, in particolare, gli articoli 57 e 62, con i quali e' stata istituita la Agenzia delle entrate alla quale sono state attribuite, tra le altre, le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali, che non sono assegnate alla competenza di altre agenzie, amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, enti od organi, con il compito di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali sia attraverso l'assistenza ai contribuenti, sia attraverso i controlli diretti a contrastare gli adempimenti e l'evasione fiscale; Visto il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni dalla legge 27 marzo 1976, n. 60, recante «Norme per l'attuazione del sistema informativo del Ministero delle finanze e per il funzionamento dell'anagrafe tributaria» ed in particolare l'art. 3; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», ed, in particolare, i commi 56, 57, 59 e 194, dell'art. 1, per la parte relativa alla realizzazione del sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria per la condivisione, il costante scambio e la gestione coordinata dei dati; Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 413, ed in particolare, l'art. 22, comma 4, in base al quale le attivita' di manutenzione, conduzione e sviluppo del sistema informativo della fiscalita' possono essere affidate a societa' specializzate aventi esperienza pluriennale nella realizzazione e conduzione tecnica dei sistemi informativi complessi, con particolare riguardo al preminente interesse dello Stato alla sicurezza e segretezza; Visto il contratto di servizi quadro del 23 dicembre 2005 e quelli precedentemente conclusi tra l'amministrazione finanziaria e SOGEI - Societa' Generale d'Informatica S.p.A. aventi tutti ad oggetto l'affidamento delle attivita' di manutenzione, sviluppo e la conduzione dell'intero sistema informativo della fiscalita'; Considerato che le disposizioni in ordine all'obbligo della forma elettronica per la emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali, sono dettate in materia di entrate e sono finalizzate alla semplificazione del procedimento di fatturazione e di registrazione delle operazioni imponibili; Considerato che il sistema di interscambio, attraverso il quale deve avvenire la trasmissione delle fatture elettroniche, si inserisce nel quadro di evoluzione normativa in materia di predisposizione e conservazione ai fini fiscali dei documenti digitali, nell'ambito del quale opera l'Agenzia delle entrate alla quale sono attribuite funzioni riguardanti le entrate tributarie erariali, non assegnate alle competenze di altre agenzie e che svolge, tra le altre, l'attivita' di informazione ed assistenza ai contribuenti, anche tramite servizi telematici al fine di semplificare il rapporto con gli stessi e di agevolare gli adempimenti fiscali; Considerato che SOGEI - Societa' Generale d'Informatica S.p.A., svolge, fin dal 1976, attivita' di sviluppo, conduzione e manutenzione del sistema informativo della fiscalita', del quale il sistema di interscambio deve considerarsi una integrazione, ed in tale attivita' trentennale ha conseguito professionalita' con specifiche conoscenze, non solo nel campo tecnico-infomatico, ma anche dei processi organizzativi dell'amministrazione e delle norme tributarie e fiscali; Rilevato l'interesse del Ministero dell'economia e delle finanze di attribuire all'Agenzia delle entrate la responsabilita' della gestione del sistema di interscambio ed alla SOGEI - Societa' Generale di Informatica S.p.A. la conduzione tecnica del sistema medesimo, atteso che detti soggetti, per la rispettiva competenza, sono in grado di supportare l'amministrazione finanziaria ed in generale la pubblica amministrazione nella realizzazione, manutenzione e gestione del sistema di interscambio della fatturazione elettronica; Ritenuto altresi' che l'individuazione di detti soggetti, ciascun per la rispettiva competenza, consente una integrazione progressiva ed automatica con il processo di validazione della correttezza e regolarita' fiscale e contributiva, sia ai fini della partecipazione degli operatori economici alle procedure di affidamento indette da amministrazioni aggiudicatrici sia, soprattutto, ai fini della liquidazione delle fatture da parte della pubblica amministrazione; Decreta: Art. 1. 1. L'Agenzia delle entrate e' individuata quale gestore del sistema di interscambio di cui all'art. 1, commi 211 e 212, legge 24 dicembre 2007, n. 244; a tal fine l'Agenzia delle entrate si avvale della SOGEI - Societa' Generale di Informatica S.p.A., quale apposita struttura dedicata ai servizi strumentali ed alla conduzione tecnica di detto sistema di interscambio.