Art. 2.

  1. Nell'ambito della funzione attribuita alla Agenzia delle entrate
ai sensi dell'art. 1, alla stessa sono affidati i compiti di:
    a) coordinamento  del  sistema  di  interscambio  con  il sistema
informatico della fiscalita';
    b) controllo della gestione tecnica del sistema di interscambio;
    c) gestione   dei   dati  e  delle  informazioni  che  transitano
attraverso  il  sistema  di  interscambio  ed  elaborazione di flussi
informativi  anche  ai  fini  della  loro integrazione nei sistemi di
monitoraggio della finanza pubblica.
  2. L'Agenzia delle entrate, inoltre, svolgera' compiti di vigilanza
in ordine al trattamento dei dati e delle informazioni che transitano
attraverso il sistema di interscambio.
  3.  Con  cadenza  semestrale,  l'Agenzia delle entrate riferisce al
Ministero dell'economia e delle finanze sull'andamento e l'evoluzione
del sistema di interscambio.