Art. 2.
1. Nell'ambito della funzione attribuita alla Agenzia delle entrate
ai sensi dell'art. 1, alla stessa sono affidati i compiti di:
a) coordinamento del sistema di interscambio con il sistema
informatico della fiscalita';
b) controllo della gestione tecnica del sistema di interscambio;
c) gestione dei dati e delle informazioni che transitano
attraverso il sistema di interscambio ed elaborazione di flussi
informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di
monitoraggio della finanza pubblica.
2. L'Agenzia delle entrate, inoltre, svolgera' compiti di vigilanza
in ordine al trattamento dei dati e delle informazioni che transitano
attraverso il sistema di interscambio.
3. Con cadenza semestrale, l'Agenzia delle entrate riferisce al
Ministero dell'economia e delle finanze sull'andamento e l'evoluzione
del sistema di interscambio.