Art. 3. Disposizioni particolari per l'anno 2008 1. Per l'anno 2008 le comunicazioni di cui all'art. 2, comma 2, sono effettuate dall'Agenzia entro il mese di maggio 2008. La ripartizione di cui all'art. 2 e' effettuata a partire dal mese di giugno 2008 relativamente alle somme affluite nel conto corrente di tesoreria di cui all'art. 1, comma 1, nel precedente mese di maggio. 2. Le somme da erogare alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 1, comma 298, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2008, sono determinate dall'Agenzia sulla base dei quantitativi di gasolio usato come carburante per autotrazione immessi in consumo nell'intero territorio nazionale negli stessi mesi e comunicate all'IGEPA ed alla struttura di gestione di cui all'art. 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, costituita presso l'Agenzia delle entrate, entro il mese di maggio dell'anno 2008. Sulla base di tali elementi la suddetta struttura di gestione, richiede all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze le rettifiche in diminuzione delle quietanze emesse a favore del bilancio dello Stato per far affluire tali somme sul conto corrente di tesoreria di cui all'art. 1, comma 1, dandone comunicazione all'IGEPA. 3. L'erogazione delle somme di cui al comma 2 e' effettuata cumulativamente dall'IGEPA entro il mese successivo a quello di afflusso delle stesse sul conto corrente di tesoreria di cui all'art. 1, comma 1. Eventuali rettifiche da apportare agli importi complessivamente erogati alle regioni a statuto ordinario nell'anno 2007 ai sensi dell'art. 3, comma 12-bis, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono effettuate dall'IGEPA, congiuntamente alle erogazioni di cui al primo periodo.