Art. 3.
              Disposizioni particolari per l'anno 2008


  1.  Per  l'anno  2008  le comunicazioni di cui all'art. 2, comma 2,
sono  effettuate  dall'Agenzia  entro  il  mese  di maggio  2008.  La
ripartizione  di  cui  all'art.  2  e'  effettuata a partire dal mese
di giugno  2008  relativamente alle somme affluite nel conto corrente
di  tesoreria  di  cui  all'art.  1,  comma 1, nel precedente mese di
maggio.
  2.  Le  somme  da erogare alle regioni a statuto ordinario ai sensi
dell'art.  1,  comma 298,  della  legge 24 dicembre 2007, n. 244, con
riferimento ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2008, sono
determinate dall'Agenzia sulla base dei quantitativi di gasolio usato
come  carburante  per  autotrazione  immessi  in  consumo nell'intero
territorio nazionale negli stessi mesi e comunicate all'IGEPA ed alla
struttura  di  gestione  di  cui  all'art. 22 del decreto legislativo
9 luglio  1997,  n.  241,  costituita presso l'Agenzia delle entrate,
entro  il  mese di maggio dell'anno 2008. Sulla base di tali elementi
la  suddetta  struttura di gestione, richiede all'Ufficio centrale di
bilancio  presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  le
rettifiche  in  diminuzione  delle  quietanze  emesse  a  favore  del
bilancio  dello  Stato per far affluire tali somme sul conto corrente
di  tesoreria  di  cui  all'art.  1,  comma 1,  dandone comunicazione
all'IGEPA.
  3.  L'erogazione  delle  somme  di  cui  al  comma 2  e' effettuata
cumulativamente  dall'IGEPA  entro  il  mese  successivo  a quello di
afflusso delle stesse sul conto corrente di tesoreria di cui all'art.
1,   comma 1.   Eventuali   rettifiche   da  apportare  agli  importi
complessivamente  erogati  alle regioni a statuto ordinario nell'anno
2007  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 12-bis, della legge 28 dicembre
1995,   n.  549,  sono  effettuate  dall'IGEPA,  congiuntamente  alle
erogazioni di cui al primo periodo.