IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004; Visti gli atti di indirizzo emanati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sulla esposizione all'amianto ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dal citato art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni; Visto l'art. 18, comma 8, della legge 31 luglio 2002, n. 179, che ha riconosciuto validita' alle certificazioni rilasciate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) della esposizione all'amianto sulla base dei predetti atti di indirizzo; Visto l'art. 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, secondo cui sono valide le certificazioni rilasciate dall'INAIL ai lavoratori che abbiano presentato domanda al predetto Istituto entro il 15 giugno 2005, per periodi di attivita' lavorativa con esposizione all'amianto fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate dai predetti atti di indirizzo ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui al citato art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni; Visto il comma 21 del citato art. 1 che riconosce la fruizione dei predetti benefici previdenziali ai lavoratori non titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della citata legge n. 247 del 2007; Visto, in particolare, il comma 22 del citato art. 1 che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalita' di attuazione dei predetti commi 20 e 21 della citata legge n. 247 del 2007; Vista la relazione tecnica alla citata legge n. 247 del 2007, che individua i beneficiari nei lavoratori ai quali sia stata gia' riconosciuta l'esposizione all'amianto per periodi di esposizione fino al 1992, per i quali i benefici di cui al citato art. 13, comma 8, della legge 257 del 1992, e successive modificazioni, sono estesi ai periodi di esposizione successivi al 1992 fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003; Visto l'art. 9 della citata legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, che disciplina la procedura di comunicazione da parte delle imprese da attivita' di bonifica di amianto alla Regioni e alle ASL nel cui ambito di competenza sono effettuati gli interventi; Tenuto conto che per la determinazione dell'avvio dell'azione di bonifica occorre far riferimento alla procedura di cui al citato art. 9 della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni; Tenuto conto del termine fissato dalla citata legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, sulla operativita' di detta procedura; Tenuto conto dell'entrata in vigore della citata legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, nel cui contesto e' disciplinata la predetta procedura; Decreta: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Per il conseguimento dei benefici previdenziali previsti dall'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, possono avvalersi della certificazione di cui all'art. 1, comma 20, della legge n. 247 del 2007 i lavoratori che: a) hanno presentato all'INAIL domanda per il riconoscimento dell'esposizione all'amianto entro il 15 giugno 2005; b) hanno prestato nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo adottati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale la propria attivita' lavorativa, con esposizione all'amianto per i periodi successivi all'anno 1992 fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, con le mansioni e nei reparti indicati nei predetti atti di indirizzo, limitatamente ai reparti od aree produttive per i quali i medesimi atti riconoscano l'esposizione protratta fino al 1992; c) non sono titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della citata legge n. 247 del 2007.