IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  13,  comma  8,  della legge 27 marzo 1992, n. 257, e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale  27 ottobre 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004;
  Visti  gli  atti  di  indirizzo  emanati dal Ministero del lavoro e
della  previdenza  sociale  sulla esposizione all'amianto ai fini del
riconoscimento  dei  benefici  previdenziali previsti dal citato art.
13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni;
  Visto  l'art.  18, comma 8, della legge 31 luglio 2002, n. 179, che
ha    riconosciuto    validita'    alle   certificazioni   rilasciate
dall'Istituto  nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro  (INAIL) della esposizione all'amianto sulla base dei predetti
atti di indirizzo;
  Visto  l'art.  1,  comma  20, della legge 24 dicembre 2007, n. 247,
secondo  cui  sono  valide le certificazioni rilasciate dall'INAIL ai
lavoratori  che abbiano presentato domanda al predetto Istituto entro
il   15   giugno  2005,  per  periodi  di  attivita'  lavorativa  con
esposizione  all'amianto  fino  all'avvio  dell'azione di bonifica e,
comunque,  non oltre il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate dai
predetti  atti  di  indirizzo  ai fini del conseguimento dei benefici
previdenziali  di  cui al citato art. 13, comma 8, della legge n. 257
del 1992, e successive modificazioni;
  Visto  il comma 21 del citato art. 1 che riconosce la fruizione dei
predetti   benefici  previdenziali  ai  lavoratori  non  titolari  di
trattamento  pensionistico  avente  decorrenza anteriore alla data di
entrata in vigore della citata legge n. 247 del 2007;
  Visto, in particolare, il comma 22 del citato art. 1 che demanda ad
un  decreto  del  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalita'
di  attuazione  dei  predetti commi 20 e 21 della citata legge n. 247
del 2007;
  Vista  la  relazione tecnica alla citata legge n. 247 del 2007, che
individua  i  beneficiari  nei  lavoratori  ai  quali  sia stata gia'
riconosciuta  l'esposizione  all'amianto  per  periodi di esposizione
fino  al 1992, per i quali i benefici di cui al citato art. 13, comma
8,  della legge 257 del 1992, e successive modificazioni, sono estesi
ai   periodi   di  esposizione  successivi  al  1992  fino  all'avvio
dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003;
  Visto  l'art.  9  della  citata legge n. 257 del 1992, e successive
modificazioni,  che disciplina la procedura di comunicazione da parte
delle imprese da attivita' di bonifica di amianto alla Regioni e alle
ASL nel cui ambito di competenza sono effettuati gli interventi;
  Tenuto  conto  che  per la determinazione dell'avvio dell'azione di
bonifica occorre far riferimento alla procedura di cui al citato art.
9 della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni;
  Tenuto  conto  del  termine  fissato  dalla citata legge n. 257 del
1992,   e  successive  modificazioni,  sulla  operativita'  di  detta
procedura;
  Tenuto  conto  dell'entrata in vigore della citata legge n. 257 del
1992, e successive modificazioni, nel cui contesto e' disciplinata la
predetta procedura;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.   Per  il  conseguimento  dei  benefici  previdenziali  previsti
dall'art.  13,  comma  8,  della  legge n. 257 del 1992, e successive
modificazioni, possono avvalersi della certificazione di cui all'art.
1, comma 20, della legge n. 247 del 2007 i lavoratori che:
    a)  hanno  presentato  all'INAIL  domanda  per  il riconoscimento
dell'esposizione all'amianto entro il 15 giugno 2005;
    b)  hanno  prestato  nelle  aziende  interessate  dagli  atti  di
indirizzo  adottati  dal  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza
sociale  la propria attivita' lavorativa, con esposizione all'amianto
per  i periodi successivi all'anno 1992 fino all'avvio dell'azione di
bonifica  e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, con le mansioni e
nei reparti indicati nei predetti atti di indirizzo, limitatamente ai
reparti  od  aree  produttive per i quali i medesimi atti riconoscano
l'esposizione protratta fino al 1992;
    c)   non   sono  titolari  di  trattamento  pensionistico  avente
decorrenza  anteriore  alla  data  di  entrata in vigore della citata
legge n. 247 del 2007.