Art. 2.
                              Procedura
  1.  I  lavoratori  di  cui  all'art.  1  devono  presentare domanda
all'INAIL,  entro  il  termine di 365 giorni dalla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto,  con  l'indicazione della sussistenza
delle condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo art. 1.
  2.  La durata di esposizione all'amianto per i periodi di attivita'
lavorativa  svolta  nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo
ministeriale successivamente all'anno 1992 fino all'avvio dell'azione
di  bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, e' certificato
dall'INAIL.
  3.  La  data  di avvio dell'azione di bonifica, differenziata per i
singoli reparti o aree produttive individuati dagli atti di indirizzo
ministeriale,  e'  determinata  dalle ASL nel cui ambito territoriale
sono  stati  effettuati gli interventi di bonifica, prevista verifica
della  relazione  tecnica  trasmessa  dal  datore  di lavoro ai sensi
dell'art.  9  della  citata  legge  n.  257  del  1992,  e successive
modificazioni.
  4.  La  certificazione  di  cui al comma 2 e' rilasciata dall'INAIL
previa acquisizione:
    a) della domanda di cui al comma 1;
    b)  della  comunicazione da parte delle ASL competenti della data
di  avvio  dell'azione  di  bonifica  di  cui  al comma 3, ovvero del
mancato avvio della stessa azione di bonifica;
    c)  del  curriculum  professionale  del  lavoratore  interessato,
rilasciato  dal  datore di lavoro, dal quale risultino le mansioni, i
reparti  e  i periodi lavorativi svolti successivamente all'anno 1992
sino  all'avvio  dell'azione  di bonifica e, comunque, non oltre il 2
ottobre 2003.
  5.  Ai  fini  della  certificazione  di cui al comma 2 il datore di
lavoro  e' tenuto a fornire all'INAIL tutte le notizie ritenute utili
dall'Istituto medesimo.
  6. Nei casi di controversia relativa al rilascio e al contenuto del
curriculum  lavorativo,  ovvero  di aziende cessate o fallite trovano
applicazione  le  disposizioni  recate  dall'art.  3, commi 4 e 5 del
decreto ministeriale 27 ottobre 2004.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 12 marzo 2008
                       Il Ministro del lavoro
                     e della previdenza sociale
                               Damiano
                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                           Padoa Schioppa
Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2008
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 11