Art. 3. Misure compensative 1. Nell'ambito delle procedure di cui al predetto art. 1, qualora non risultino soddisfatti i requisiti di cui all'art. 21 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il riconoscimento puo' essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente; nei casi di titoli professionali conseguiti in ambito non comunitario, soggetti alla disciplina dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 la scelta della misura compensativa e' rimessa all'amministrazione. 2. La prova attitudinale prevista dall'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si articola in una prova scritta o pratica e orale, o in una prova orale, sulla base dei contenuti delle materie stabilite ai sensi dell'art. 6, comma 3, legge 4 gennaio 1990, n. 1, e legge 21 marzo 1994, n. 352; l'esame teorico-pratico sara' organizzato dalla regione territorialmente competente, la quale cura l'istituzione delle relative sessioni d'esame dinanzi a commissioni esaminatrici, presso strutture autorizzate. 3. Il tirocinio di adattamento, consistente di un percorso formativo, della durata non superiore a tre anni, dovra' essere svolto presso una struttura autorizzata individuata dall'autorita' regionale territorialmente competente, e vertera' sulle materie elencate nell'art. 4 del presente decreto; a conclusione del periodo stabilito, la struttura presso cui il tirocinio si e' svolto comunica l'esito con apposito verbale all'autorita' regionale, la quale lo trasmette al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione, ai fini dei successivi adempimenti istruttori. 4. In caso di esito sfavorevole la prova d'esame o il tirocinio potranno essere ripetuti non prima di sei mesi.