Art. 3.
                         Misure compensative
  1.  Nell'ambito  delle procedure di cui al predetto art. 1, qualora
non  risultino soddisfatti i requisiti di cui all'art. 21 del decreto
legislativo  9 novembre  2007,  n. 206, il riconoscimento puo' essere
subordinato   al  compimento  di  un  tirocinio  di  adattamento  non
superiore  a  tre  anni  o  di  una  prova attitudinale, a scelta del
richiedente;  nei  casi  di titoli professionali conseguiti in ambito
non  comunitario,  soggetti  alla disciplina dell'art. 49 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999, n. 394 la scelta
della misura compensativa e' rimessa all'amministrazione.
  2. La prova attitudinale prevista dall'art. 23, comma 2 del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si articola in una prova scritta
o  pratica  e  orale,  o in una prova orale, sulla base dei contenuti
delle  materie  stabilite  ai  sensi  dell'art.  6,  comma  3,  legge
4 gennaio  1990,  n.  1,  e  legge  21 marzo  1994,  n.  352; l'esame
teorico-pratico  sara'  organizzato  dalla  regione  territorialmente
competente,  la  quale  cura  l'istituzione  delle  relative sessioni
d'esame   dinanzi   a   commissioni  esaminatrici,  presso  strutture
autorizzate.
  3.   Il  tirocinio  di  adattamento,  consistente  di  un  percorso
formativo,  della  durata  non  superiore  a  tre anni, dovra' essere
svolto  presso  una  struttura autorizzata individuata dall'autorita'
regionale  territorialmente  competente,  e  vertera'  sulle  materie
elencate  nell'art. 4 del presente decreto; a conclusione del periodo
stabilito, la struttura presso cui il tirocinio si e' svolto comunica
l'esito  con  apposito  verbale  all'autorita' regionale, la quale lo
trasmette  al  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale -
Direzione   generale   per  le  politiche  per  l'orientamento  e  la
formazione, ai fini dei successivi adempimenti istruttori.
  4.  In  caso  di  esito sfavorevole la prova d'esame o il tirocinio
potranno essere ripetuti non prima di sei mesi.