Art. 5.
         Commissione esaminatrice e svolgimento della prova
  1.  Lo  svolgimento dell'esame teorico-pratico e' presieduto da una
commissione   costituita  dall'autorita'  regionale  territorialmente
competente alla quale partecipano:
    a) un componente designato dall'autorita' regionale;
    b) un   esperto  designato  dall'amministrazione  periferica  del
Ministero della pubblica istruzione;
    c) un   esperto  designato  dall'amministrazione  periferica  del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
    d) due  esperti  designati dalle organizzazioni provinciali delle
organizzazioni della categoria a struttura nazionale;
    e) due  esperti  designati  dalle  organizzazioni  sindacali  dei
lavoratori dipendenti piu' rappresentative a livello nazionale;
    f) il  presidente della Commissione provinciale per l'artigianato
o un suo delegato;
    g) due  docenti  delle materie fondamentali di cui all'art. 3 del
presente decreto.
  2.  Il  richiedente  deve  presentarsi  alla prova munito di valido
documento di riconoscimento.
  3.  La  prova  attitudinale,  da  svolgersi  in lingua italiana, si
intendera'  superata  se,  a conclusione della stessa, la commissione
d'esame  avra'  espresso  parere  favorevole  e  dichiarato idoneo il
richiedente.
  4. Il giudizio deve essere adeguatamente motivato.
  Previdenza  Sociale  -  Direzione  generale  per  le  politiche per
l'orientamento  e  la  formazione, ai fini dei successivi adempimenti
istruttori.
  6.  In  caso  di  esito  sfavorevole  il  richiedente potra' essere
riammesso a ripetere la prova non prima di sei mesi.