Art. 5. Commissione esaminatrice e svolgimento della prova 1. Lo svolgimento dell'esame teorico-pratico e' presieduto da una commissione costituita dall'autorita' regionale territorialmente competente alla quale partecipano: a) un componente designato dall'autorita' regionale; b) un esperto designato dall'amministrazione periferica del Ministero della pubblica istruzione; c) un esperto designato dall'amministrazione periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; d) due esperti designati dalle organizzazioni provinciali delle organizzazioni della categoria a struttura nazionale; e) due esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti piu' rappresentative a livello nazionale; f) il presidente della Commissione provinciale per l'artigianato o un suo delegato; g) due docenti delle materie fondamentali di cui all'art. 3 del presente decreto. 2. Il richiedente deve presentarsi alla prova munito di valido documento di riconoscimento. 3. La prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana, si intendera' superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame avra' espresso parere favorevole e dichiarato idoneo il richiedente. 4. Il giudizio deve essere adeguatamente motivato. Previdenza Sociale - Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione, ai fini dei successivi adempimenti istruttori. 6. In caso di esito sfavorevole il richiedente potra' essere riammesso a ripetere la prova non prima di sei mesi.