Art. 10.
  Le  richieste  di  acquisto  dovranno pervenire alla Banca d'Italia
entro  e  non oltre le ore 11 del giorno 12 maggio 2008. Le richieste
non   pervenute   entro   tale   termine   non   verranno   prese  in
considerazione.
  Eventuali  richieste  sostitutive  di  quelle  corrispondenti  gia'
pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il
termine di cui sopra.
  Le  richieste  non  possono  essere  piu'  ritirate dopo il termine
suddetto.