Art. 14.
  L'aggiudicazione   dei   BOT  viene  effettuata  seguendo  l'ordine
decrescente  dei  prezzi  offerti dagli operatori, fino a concorrenza
dell'importo  offerto,  salvo  quanto specificato agli articoli 2 e 3
del presente decreto.
  Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non
possano   essere   totalmente  soddisfatte,  si  procede  al  riparto
pro-quota.
  Le    richieste   risultate   aggiudicate   vengono   regolate   ai
corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.