Art. 10.
                         Poteri sostitutivi

  1.  In caso di ritardi nell'attuazione dei programmi di interventi,
con  riferimento ai tempi di realizzazione e alle modalita' attuative
fissate   nei   singoli   bandi   regionali,   il   Ministero   delle
infrastrutture  esercita  poteri  sostitutivi  con  le  modalita' che
saranno definite con apposito decreto ministeriale.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 26 marzo 2008
                                               Il Ministro: Di Pietro
Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2008
Ufficio  di  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del
territorio, registro n. 4, foglio n. 151