Art. 4. Cofinanziamento regionale e comunale 1. La quota di cofinanziamento regionale e' stabilita in misura pari al trenta per cento delle risorse statali attribuite con il riparto di cui alla tabella «Allegato A» al presente decreto. 2. Ai fini dell'accesso al riparto delle risorse statali, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, le regioni e le province autonome comunicano al Ministero delle infrastrutture, Direzione generale per le politiche abitative, la disponibilita' a far confluire la quota di cofinanziamento di cui al comma 1. 3. La quota di cofinanziamento comunale e' stabilita in misura pari ad almeno il quattordici per cento del finanziamento complessivo Stato-regione in relazione a ciascuna proposta di intervento.