Art. 4.
                Cofinanziamento regionale e comunale

  1.  La  quota  di  cofinanziamento regionale e' stabilita in misura
pari  al  trenta  per  cento  delle risorse statali attribuite con il
riparto di cui alla tabella «Allegato A» al presente decreto.
  2.  Ai  fini  dell'accesso  al riparto delle risorse statali, entro
trenta  giorni  dalla  data di pubblicazione del presente decreto, le
regioni   e  le  province  autonome  comunicano  al  Ministero  delle
infrastrutture,  Direzione  generale  per  le politiche abitative, la
disponibilita'  a far confluire la quota di cofinanziamento di cui al
comma 1.
  3. La quota di cofinanziamento comunale e' stabilita in misura pari
ad  almeno  il  quattordici  per  cento del finanziamento complessivo
Stato-regione in relazione a ciascuna proposta di intervento.