Art. 5. Riserva per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti 1. Al fine di tenere conto delle situazioni di marcato disagio abitativo che risultano presenti anche nei comuni a ridotta dimensione demografica una quota non inferiore al 20 per cento del complessivo apporto finanziario Stato/regione e' destinata al finanziamento delle proposte presentate da comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti. Il vincolo di destinazione della quota di cui sopra non opera qualora nessun comune con popolazione fino a 15.000 abitanti sia ammesso a finanziamento.