Art. 5.
     Riserva per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti

  1.  Al  fine  di  tenere  conto delle situazioni di marcato disagio
abitativo   che   risultano  presenti  anche  nei  comuni  a  ridotta
dimensione  demografica  una  quota non inferiore al 20 per cento del
complessivo   apporto   finanziario  Stato/regione  e'  destinata  al
finanziamento  delle  proposte  presentate  da comuni con popolazione
fino a 15.000 abitanti. Il vincolo di destinazione della quota di cui
sopra  non  opera qualora nessun comune con popolazione fino a 15.000
abitanti sia ammesso a finanziamento.