Art. 7. Caratteristiche dei programmi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile 1. I programmi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile sono predisposte dai comuni e hanno le seguenti caratteristiche irrinunciabili: a) conformita' agli strumenti urbanistici vigenti o adottati individuando un ambito di intervento all'interno del quale le opere da finanziarie risultino inserite in un sistema di relazioni disciplinato da idoneo piano attuativo (piano di recupero o piano equipollente); b) ciascuna proposta di intervento potra' essere oggetto di cofinanziamento pubblico (Stato/regione) fino ad un massimo di 10 milioni di euro; c) il costo complessivo di ciascun programma non potra' essere inferiore a 1,5 milioni di euro nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e a non meno di 5 milioni di euro per i comuni superiore a 15.000 abitanti; d) gli alloggi da realizzare o da recuperare devono raggiungere un comportamento prestazionale, in termini di rendimento energetico, superiore almeno del 30 per cento di quello previsto dalla vigente normativa. A tal fine andranno ricercate soluzioni progettuali, preferibilmente di tipo passivo e bioclimatico, in grado di limitare il fabbisogno di energia primaria annuo per metro quadro di superficie utile (necessario per riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda sanitaria ed illuminazione) di almeno il 30 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C - numero 1), tabella 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, cosi' come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311.