Art. 7.
Caratteristiche  dei programmi di riqualificazione urbana per alloggi
                        a canone sostenibile

  1.  I  programmi  di  riqualificazione  urbana per alloggi a canone
sostenibile   sono   predisposte  dai  comuni  e  hanno  le  seguenti
caratteristiche irrinunciabili:
    a) conformita'  agli  strumenti  urbanistici  vigenti  o adottati
individuando  un  ambito di intervento all'interno del quale le opere
da   finanziarie  risultino  inserite  in  un  sistema  di  relazioni
disciplinato  da  idoneo  piano  attuativo (piano di recupero o piano
equipollente);
    b) ciascuna  proposta  di  intervento  potra'  essere  oggetto di
cofinanziamento  pubblico  (Stato/regione)  fino  ad un massimo di 10
milioni di euro;
    c) il  costo  complessivo  di ciascun programma non potra' essere
inferiore  a  1,5  milioni  di euro nei comuni con popolazione fino a
15.000  abitanti  e  a  non  meno  di  5 milioni di euro per i comuni
superiore a 15.000 abitanti;
    d) gli  alloggi  da realizzare o da recuperare devono raggiungere
un  comportamento prestazionale, in termini di rendimento energetico,
superiore  almeno  del  30 per cento di quello previsto dalla vigente
normativa.  A  tal  fine  andranno  ricercate  soluzioni progettuali,
preferibilmente  di tipo passivo e bioclimatico, in grado di limitare
il   fabbisogno  di  energia  primaria  annuo  per  metro  quadro  di
superficie   utile  (necessario  per  riscaldamento,  raffrescamento,
produzione di acqua calda sanitaria ed illuminazione) di almeno il 30
per  cento  rispetto ai valori riportati nell'allegato C - numero 1),
tabella 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, cosi' come
modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311.