Art. 8. Bandi regionali 1. Entro sessanta giorni dalla data pubblicazione del presente decreto le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano predispongono - fermo restando i contenuti e le caratteristiche delle proposte indicate agli articoli 4, 6 e 7 del presente decreto da considerare irrinunciabili - appositi bandi di gara mediante i quali vengono fissate le modalita' di partecipazione dei comuni e forme di monitoraggio di utilizzo dei finanziamenti analoghe a quelle adottate per l'utilizzo dei fondi strutturali europei.