Art. 8.
                           Bandi regionali

  1.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data pubblicazione del presente
decreto  le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano
predispongono - fermo restando i contenuti e le caratteristiche delle
proposte  indicate  agli  articoli 4,  6  e 7 del presente decreto da
considerare  irrinunciabili - appositi bandi di gara mediante i quali
vengono  fissate le modalita' di partecipazione dei comuni e forme di
monitoraggio di utilizzo dei finanziamenti analoghe a quelle adottate
per l'utilizzo dei fondi strutturali europei.