Art. 9.
              Commissioni selezionatrici delle proposte

  1.  Con  successivo provvedimento e' nominata la Commissione per la
selezione  delle  proposte  presentate  dai  comuni  da  ammettere  a
finanziamento.  Ciascuna  commissione  e'  formata  da rappresentanti
designati regionali, ministeriali e dell'Anci.