IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  26 febbraio  1963, n. 441, concernente la
disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
  Vista  la  circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario
alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 216 del 15 settembre 1990), concernente
«Aspetti  applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione
dei presidi sanitari»;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
10 giugno  1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n.  145  del  23 giugno  1995) concernenti «Aspetti applicativi delle
nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  relativo  al regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione  alla  produzione, alla immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003, n. 65, concernente
l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Vista  la  domanda  presentata  in data 15 giugno 2005 dall'Impresa
Diachem  S.p.a,  con  sede  legale  in  via  Tonale,  15 -  Albano S.
Alessandro   (Bergamo)  diretta  ad  ottenere  la  registrazione  del
prodotto  fitosanitario  denominato: Torpedo 18/25 R ora ridenominato
Keeper 25-18 R;
  Accertato  che la classificazione proposta dall'Impresa e' conforme
al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione
delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;
  Visto  il parere favorevole espresso in data 18 dicembre 2007 dalla
commissione  consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194;
  Ritenuto  di limitare la validita' della autorizzazione provvisoria
al  tempo  determinato  in anni 5 (cinque) a decorrere dalla data del
presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni
comunitarie   che   saranno  stabilite  al  termine  della  revisione
comunitaria per le sostanze attive: rame metallo - fosetil alluminio;
  Vista  la  nota  dell'Ufficio in data 21 dicembre 2007 con la quale
sono  stati  richiesti  gli  atti definitivi e l'impegno a presentare
l'ulteriore  documentazione  eventualmente  ritenuta necessaria dalla
commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;
  Vista  la  nota  in  data  7 febbraio  2008 dalla quale risulta che
l'impresa  ha  ottemperato  a  quanto  richiesto  dall'Ufficio  ed ha
comunicato  di  voler  preparare  il  prodotto fitosanitario medesimo
nello stabilimento dell'impresa:
    Diachem S.p.a. - U.P. SIFA - Caravaggio (Bergamo);
  Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale
8 luglio 1999;
                              Decreta:
  A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni
5  (cinque)  fermo  restando  l'esito delle valutazioni connesse agli
ulteriori   dati   richiesti   senza   pregiudizio   per   l'iter  di
registrazione,  l'Impresa  Diachem  S.p.a.  con  sede  legale  in via
Tonale, 15 - Albano S. Alessandro (Bergamo) e' autorizzata a porre in
commercio  il  prodotto  fitosanitario  Irritante  -  Pericoloso  per
l'ambiente  denominato  KEEPER  25-18  R  con  la composizione e alle
condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.
  Il    prodotto    e'    confezionato    nelle    taglie    da:   kg
0,1-0,2-0,25-0,5-1-2-3-4-5-8-10-20-25.
  Il   prodotto   in   questione   e'  preparato  nello  stabilimento
dell'impresa:
    Diachem  S.p.a.  -  U.P. SIFA - Caravaggio (Bergamo), autorizzato
con decreto del 26 marzo 1987 e 5 febbraio 2007.
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 10661
  Il  presente  decreto  e  le  etichette  allegate,  con le quali il
prodotto  deve  essere  posto  in commercio, saranno pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata.
    Roma, 18 marzo 2008
                                       p. Il direttore generale: Noe'