Art. 2.
               Trasferimento delle funzioni sanitarie
  1.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto,  vengono trasferite al Servizio sanitario nazionale tutte le
funzioni   sanitarie  svolte  dal  Dipartimento  dell'amministrazione
penitenziaria   e  dal  Dipartimento  della  giustizia  minorile  del
Ministero  della  giustizia,  comprese quelle concernenti il rimborso
alle  comunita'  terapeutiche,  sia  per  i tossicodipendenti e per i
minori  affetti  da  disturbi  psichici, delle spese sostenute per il
mantenimento,  la  cura  e  l'assistenza  medica  dei detenuti di cui
all'art.  96,  commi 6 e 6-bis, del testo unico di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  9 ottobre  1990,  n. 309, e successive
modificazioni,  nonche'  per il collocamento, disposto dall'autorita'
giudiziaria, nelle comunita' terapeutiche per minorenni e per giovani
adulti  di cui all'art. 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
272.  Le  regioni assicurano l'espletamento delle funzioni trasferite
con  il  presente  decreto  attraverso  le  Aziende  sanitarie locali
comprese  nel  proprio territorio e nel cui ambito di competenza sono
ubicati  gli  istituti e servizi penitenziari e i servizi minorili di
riferimento.
  2.   Nell'assolvimento  delle  funzioni  trasferite  ai  sensi  del
comma 1, le regioni disciplinano gli interventi da attuare attraverso
le Aziende sanitarie locali in conformita' ai principi definiti dalle
linee  guida di cui all'al-legato A, che costituisce parte integrante
del presente decreto.