Art. 3.
                Trasferimento dei rapporti di lavoro
  1.  Il  personale  dipendente  di  ruolo, in servizio alla data del
15 marzo  2008,  che  esercita  funzioni  sanitarie  nell'ambito  del
Dipartimento  dell'amministrazione  penitenziaria  e del Dipartimento
della   giustizia   minorile   del   Ministero  della  giustizia,  e'
trasferito,  a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,   alle  Aziende  sanitarie  locali  del  Servizio  sanitario
nazionale  nei cui territori sono ubicati gli istituti penitenziari e
i servizi minorili ove tale personale presta servizio.
  2.  Il  personale di cui al comma 1, appartenente alle qualifiche e
ai  profili  di  cui  alla allegata tabella B, viene inquadrato nelle
corrispondenti  categorie  e  profili previsti per il personale delle
aziende  sanitarie  del Servizio sanitario nazionale sulla base della
medesima  tabella B,  che  costituisce  parte integrante del presente
decreto.    Fermo    restando   la   corresponsione   dell'indennita'
professionale  specifica  prevista  per  la categoria e il profilo di
inquadramento, la fascia retributiva di confluenza, nell'ambito della
categoria  di  inquadramento,  e' determinata, facendo riferimento ai
parametri  contrattuali  relativi al biennio 2006/2007, tenendo conto
del maturato economico corrispondente alla sommatoria dello stipendio
tabellare  e  dell'indennita'  penitenziaria,  determinati  anch'essi
sulla  base dei rispettivi parametri contrattuali relativi al biennio
2006/2007,   decurtato   del   valore   della   predetta   indennita'
professionale   specifica;   ove   l'importo  cosi'  determinato  non
corrisponda  a  quello  delle  fasce  retributive  della categoria di
inquadramento, al dipendente viene assegnata la fascia immediatamente
inferiore  e la differenza e' mantenuta come assegno ad personam. Con
il trasferimento, il rapporto di lavoro viene disciplinato, oltre che
dalle  vigenti disposizioni di legge, dalla contrattazione collettiva
del personale dei ruoli del Servizio sanitario nazionale. Il servizio
prestato   alle   dipendenze  del  Ministero  della  giustizia  viene
interamente  riconosciuto  per le finalita' giuridiche, previdenziali
ed  economiche.  Per  i  dirigenti medici penitenziari il trattamento
economico  e'  determinato  sulla base del corrispondente profilo del
Servizio sanitario nazionale e della tipologia di incarico che verra'
assegnato  dalle  aziende sanitarie locali. Il valore delle classi di
stipendio  in  godimento  alla data di entrata in vigore del presente
decreto, con l'aggiunta del rateo in corso di maturazione alla stessa
data  espresso  in  ventiquattresimi,  viene,  comunque, conservato a
titolo  di  retribuzione individuale di anzianita'. Qualora l'importo
del trattamento economico complessivo in godimento alla predetta data
per  stipendio iniziale ed altri assegni fissi e continuativi risulti
maggiore   di   quello   corrispondentemente  spettante  nella  nuova
posizione di inquadramento, la relativa differenza e' conservata come
assegno ad personam.
  3.  Il  personale  di  cui  al  comma 1  appartenente al profilo di
psicologo   viene   inquadrato   in  apposito  ruolo  ad  esaurimento
nell'ambito  dell'area  III  della dirigenza sanitaria non medica del
Servizio  sanitario nazionale, articolato in sezioni distinte in base
al  possesso  o  meno dei necessari requisiti e titoli professionali,
definite  in  sede di contrattazione collettiva, con attribuzione, in
fase  di prima applicazione, del trattamento economico iniziale della
dirigenza sanitaria non medica.
  4. I rapporti di lavoro del personale sanitario instaurati ai sensi
della  legge 9 ottobre 1970, n. 740, in essere alla data del 15 marzo
2008 sono trasferiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
e  dal  Dipartimento  della  giustizia  minorile  del Ministero della
giustizia  alle  Aziende  sanitarie  locali  del  Servizio  sanitario
nazionale  nei  cui  territori  sono  ubicati  gli istituti e servizi
penitenziari  e  i  servizi  minorili  di riferimento e continuano ad
essere  disciplinati  dalla  citata  legge  n. 740 del 1970 fino alla
relativa  scadenza.  Tali rapporti, ove siano a tempo determinato con
scadenza  anteriore al 31 marzo 2009, sono prorogati per la durata di
dodici  mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
  5. Al personale di cui al comma 1, non in servizio negli istituti e
servizi  penitenziari  e  nei  servizi  minorili  di  riferimento, e'
consentita  la  facolta' di optare tra le Aziende sanitarie locali in
ambito  provinciale  cui sono trasferite le funzioni sanitarie di cui
all'art. 2 del presente decreto.
  6.  In  fase  di  prima  applicazione,  al  fine  di  garantire  la
continuita'  dell'assistenza sanitaria di natura psicologica prestata
ai  detenuti  e  agli  internati,  le  Aziende  sanitarie  locali del
Servizio  sanitario  nazionale  nel  cui  territorio sono ubicati gli
istituti  e  servizi penitenziari e i servizi minorili di riferimento
possono   stipulare   con   il  Ministero  della  giustizia  apposite
convenzioni  non  onerose  della  durata non superiore a dodici mesi,
redatte   secondo   schemi  tipo  approvati  in  sede  di  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  al  fine  di  avvalersi  della
collaborazione  degli  esperti  convenzionati  con il Ministero della
giustizia ai sensi dell'art. 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
dell'art. 8 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272.
  7.   L'elenco  nominativo  dei  titolari  dei  rapporti  di  lavoro
trasferiti  ai  sensi  del  presente  articolo e' annesso ad apposito
decreto   direttoriale  del  direttore  generale  del  personale  del
Dipartimento   dell'amministrazione  penitenziaria  e  del  direttore
generale  del personale del Dipartimento della giustizia minorile del
Ministero della giustizia, da adottarsi entro dieci giorni dalla data
di  entrata in vigore del presente decreto. Il numero delle unita' da
trasferire  per  ciascun  profilo e per ciascun tipo di rapporto alle
regioni  a  statuto  ordinario,  a  statuto  speciale e alle province
autonome   e'   indicato  nell'al-legato  D,  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto.
  8.  Il Fondo unico di amministrazione del Ministero della giustizia
viene  ridotto  della  quota corrispondente al trattamento erogato al
personale non dirigenziale trasferito ai sensi del presente articolo.
  9.  A  seguito del trasferimento del personale di ruolo, le vigenti
dotazioni    organiche    del    Dipartimento    dell'amministrazione
penitenziaria   e  del  Dipartimento  della  giustizia  minorile  del
Ministero  della  giustizia  sono  conseguentemente ridotte in misura
corrispondente  alle  unita'  di  personale trasferite, in attuazione
dell'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  10.  Le  Aziende  sanitarie locali, previo accordo con il Ministero
della  giustizia e nel rispetto della vigente normativa in materia di
assunzioni  e  dei  vincoli  ivi  previsti in materia di contenimento
delle  spese  di  personale,  possono avvalersi delle graduatorie dei
concorsi  espletati  anteriormente alla data del 15 marzo 2008 per il
reclutamento   in   ruolo   di   figure   professionali  oggetto  del
trasferimento al Servizio sanitario nazionale.