Art. 5.
     Ospedali psichiatrici giudiziari e case di cura e custodia
  1.  Al  fine di dare completa attuazione al riordino della medicina
penitenziaria,  sono  trasferite  alle  regioni le funzioni sanitarie
afferenti   agli   Ospedali   psichiatrici   giudiziari  ubicati  nel
territorio  delle  medesime.  Le  attrezzature,  gli  arredi e i beni
strumentali  afferenti alle attivita' sanitarie, sono trasferiti, con
le  modalita'  di  cui  all'art.  4,  alle  Aziende  sanitarie locali
territorialmente  competenti.  Le regioni disciplinano gli interventi
da  attuare  attraverso  le  aziende  sanitarie,  in  conformita'  ai
principi  definiti  dalle  linee  guida  di  cui  all'allegato C, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
  2.  Per  l'attuazione  delle  linee  guida  di  cui  al comma 1, e'
istituito,  presso  la  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano,
apposito comitato paritetico interistituzionale.