Art. 5. Ospedali psichiatrici giudiziari e case di cura e custodia 1. Al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, sono trasferite alle regioni le funzioni sanitarie afferenti agli Ospedali psichiatrici giudiziari ubicati nel territorio delle medesime. Le attrezzature, gli arredi e i beni strumentali afferenti alle attivita' sanitarie, sono trasferiti, con le modalita' di cui all'art. 4, alle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti. Le regioni disciplinano gli interventi da attuare attraverso le aziende sanitarie, in conformita' ai principi definiti dalle linee guida di cui all'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Per l'attuazione delle linee guida di cui al comma 1, e' istituito, presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, apposito comitato paritetico interistituzionale.