Art. 6.
                  Trasferimento risorse finanziarie
  1. Ai fini dell'esercizio da parte del Servizio sanitario nazionale
delle  funzioni  sanitarie  afferenti alla medicina penitenziaria, le
risorse  finanziarie  trasferite  nelle  disponibilita'  del Servizio
sanitario  nazionale  sono  quantificate  complessivamente  in  157,8
milioni  di euro per l'anno 2008, in 162,8 milioni di euro per l'anno
2009  e in 167,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, al lordo
dell'accantonamento  operato  ai  sensi dell'art. 1, comma 507, della
legge  27 dicembre  2006,  n.  296, e tenuto conto per l'anno 2008 di
quanto previsto dal successivo comma 3 del presente articolo.
  2.  In  fase  di prima applicazione del presente decreto le risorse
finanziarie  di  cui al comma 1, sono ripartite tra le regioni, sulla
base  anche  della  tipologia  delle  strutture  penitenziarie  e dei
servizi  minorili  presenti sul territorio di competenza, nonche' dei
flussi  di accesso ai medesimi, secondo i criteri definiti in sede di
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
  3.  Nelle  more del trasferimento alle Aziende sanitarie locali per
il  tramite delle regioni delle risorse finanziarie di cui al comma 1
e   comunque   non   oltre  il  30 settembre  2008,  il  Dipartimento
dell'amministrazione  penitenziaria e il Dipartimento della giustizia
minorile  del  Ministero  della  giustizia  continuano  a svolgere le
funzioni  di  uffici erogatori dei trattamenti economici in godimento
per  il  personale  trasferito,  salvo  gli  eventuali  conguagli  di
competenza  delle  Aziende  sanitarie  locali  del Servizio sanitario
nazionale.
  4. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare oneri
a carico della finanza pubblica superiori all'ammontare delle risorse
complessivamente  trasferite al Servizio sanitario nazionale ai sensi
del comma 1.