Art. 7.
                     Rapporti di collaborazione
  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  in  sede  di  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni e le province autonome, sono definite le forme di
collaborazione relative alle funzioni della sicurezza e sono regolati
i   rapporti   di   collaborazione   tra  l'ordinamento  sanitario  e
l'ordinamento   penitenziario,  anche  in  materia  di  patologie  da
dipendenza.