Art. 8. Trasferimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome 1. Con le modalita' previste dai rispettivi statuti e dalle correlate norme di attuazione si provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano le funzioni, i compiti, le risorse umane, finanziarie e organizzative trasferiti dal presente decreto alle regioni a statuto ordinario. 2. Nelle more dell'attuazione da parte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni di cui al comma 1, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il Dipartimento della giustizia minorile continuano a svolgere le relative funzioni e le corrispondenti risorse umane, finanziarie e strumentali restano temporaneamente acquisite al bilancio del Ministero della giustizia fino all'avvenuto trasferimento. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° aprile 2008 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Prodi Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa Il Ministro della salute Turco Il Ministro della giustizia Scotti Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Nicolais Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2008 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 60