Art. 8.
            Trasferimento alle regioni a statuto speciale
                      e alle province autonome
  1.  Con  le  modalita'  previste  dai  rispettivi  statuti  e dalle
correlate norme di attuazione si provvede a trasferire alle regioni a
statuto  speciale  e  alle  province  autonome di Trento e Bolzano le
funzioni,  i  compiti,  le risorse umane, finanziarie e organizzative
trasferiti dal presente decreto alle regioni a statuto ordinario.
  2.  Nelle  more  dell'attuazione  da  parte delle regioni a statuto
speciale  e  delle  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  delle
disposizioni  di cui al comma 1, il Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria e il Dipartimento della giustizia minorile continuano a
svolgere  le  relative  funzioni  e  le corrispondenti risorse umane,
finanziarie   e  strumentali  restano  temporaneamente  acquisite  al
bilancio    del   Ministero   della   giustizia   fino   all'avvenuto
trasferimento.
  Il   presente  decreto  entra  in  vigore  il  quindicesimo  giorno
successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 1° aprile 2008
                            Il Presidente
                     del Consiglio dei Ministri
                                Prodi
                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                           Padoa Schioppa
                      Il Ministro della salute
                                Turco
                     Il Ministro della giustizia
                               Scotti
             Il Ministro per le riforme e le innovazioni
                   nella pubblica amministrazione
                              Nicolais
Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2008
Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
registro n. 5, foglio n. 60