Art. 2. Individuazione dei soggetti di cui all'art. 3, comma 5, lettere b), c) e c-bis), della legge n. 244 del 2007, e successive modificazioni e integrazioni 1. I soggetti appartenenti alle categorie indicate all'art. 3, comma 5, lettera b), della legge n. 244 del 2007 che intendono beneficiare del riparto si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'universita' e della ricerca, di seguito Ministero. L'iscrizione si effettua soltanto per via telematica, utilizzando esclusivamente il prodotto informatico reso disponibile su sito web del Ministero: www.miur.it 2. Per le finalita' di cui al comma 1, gli enti compilano il modulo di domanda, conforme al fac-simile allegato al presente decreto, allegato 1-bis, nonche', salvo quanto previsto al comma 4, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2000, n. 445, relativa alla sussistenza dei medesimi requisiti conforme al facsimile allegato al presente decreto, allegato 2-bis. Ai fini dell'iscrizione sono accettate unicamente le domande pervenute al Ministero entro il 26 marzo 2008. Unitamente all'invio della domanda per via telematica gli enti interessati trasmettono via fax gli allegati 1-bis e 2-bis debitamente compilati e firmati, allegando copia di un documento di identita' del legale rappresentante dell'ente. Il legale rappresentante dell'ente richiedente puo' chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione entro il 1° aprile 2008. Dopo aver proceduto alla rettifica degli errori di iscrizione il Ministero trasmette all'Agenzia delle entrate l'elenco entro il 3 aprile 2008. 3. Entro il 30 aprile 2008, a pena di decadenza, i legali rappresentanti dei soggetti iscritti nell'elenco aggiornato di cui al comma 2 spediscono, con raccomandata a.r., al Ministero gli allegati di cui al comma 2, copia del documento di identita' del legale rappresentante dell'ente, nonche' copia dello statuto. Il Ministero entro il 29 novembre 2008 procede ai controlli, anche a campione, circa la veridicita' della dichiarazione sostitutiva con la medesima procedura prevista dall'art. 1, comma 9. Il Ministero dell'universita' e della ricerca trasmette all'Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2008, due distinti elenchi dei soggetti ammessi al riparto e di quelli esclusi. 4. Gli enti pubblici di ricerca, le universita' statali e non statali legalmente riconosciute, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica statali e non statali, pareggiate e legalmente riconosciute presentano la domanda per via telematica ai sensi del comma 2, compilando esclusivamente il modulo di cui all'allegato 1-bis e trasmettono via fax o con raccomandata a.r. al Ministero, ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 2 e 3, esclusivamente copia del medesimo modulo (allegato 1-bis) debitamente compilato e firmato. 5. Il Ministro della salute redige e comunica in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 26 marzo 2008, l'elenco degli enti della ricerca sanitaria, di cui all'art. 3, comma 5, lettera c), della legge n. 244 del 2007, indicandone per ciascun nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale. 6. Il CONI redige e comunica in via telematica all'Agenzia delle entrate, trasmettendone copia al Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive, entro il 26 marzo 2008, l'elenco delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, di cui all'art. 3, comma 5, lettera c-bis), della legge n. 244 del 2007, indicando per ciascun nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale. 7. Gli elenchi di cui ai commi 2, 5 e 6 sono pubblicati dall'Agenzia delle entrate entro il 7 aprile 2008 sul sito indicato nell'art. 1, comma 1.