Art. 2.
Individuazione   dei   soggetti   di   cui   all'art.   3,   comma 5,
lettere b), c)  e  c-bis),  della legge n. 244 del 2007, e successive
                    modificazioni e integrazioni

  1.  I  soggetti  appartenenti  alle  categorie indicate all'art. 3,
comma 5,  lettera b),  della  legge  n.  244  del  2007 che intendono
beneficiare  del riparto si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dal
Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca, di seguito Ministero.
L'iscrizione  si  effettua  soltanto  per via telematica, utilizzando
esclusivamente  il  prodotto informatico reso disponibile su sito web
del Ministero: www.miur.it
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, gli enti compilano il modulo
di  domanda,  conforme  al  fac-simile  allegato al presente decreto,
allegato  1-bis,  nonche',  salvo  quanto  previsto  al  comma 4, una
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art.
47  del  decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2000, n.
445,  relativa  alla  sussistenza  dei medesimi requisiti conforme al
facsimile  allegato  al  presente  decreto,  allegato  2-bis. Ai fini
dell'iscrizione  sono  accettate  unicamente  le domande pervenute al
Ministero  entro il 26 marzo 2008. Unitamente all'invio della domanda
per  via  telematica  gli  enti  interessati  trasmettono via fax gli
allegati  1-bis  e  2-bis  debitamente compilati e firmati, allegando
copia   di  un  documento  di  identita'  del  legale  rappresentante
dell'ente.   Il  legale  rappresentante  dell'ente  richiedente  puo'
chiedere  la  rettifica  di  eventuali  errori di iscrizione entro il
1° aprile  2008.  Dopo  aver proceduto alla rettifica degli errori di
iscrizione  il Ministero trasmette all'Agenzia delle entrate l'elenco
entro il 3 aprile 2008.
  3.  Entro  il  30 aprile  2008,  a  pena  di  decadenza,  i  legali
rappresentanti dei soggetti iscritti nell'elenco aggiornato di cui al
comma 2  spediscono, con raccomandata a.r., al Ministero gli allegati
di  cui  al  comma 2,  copia  del  documento  di identita' del legale
rappresentante  dell'ente,  nonche' copia dello statuto. Il Ministero
entro  il  29 novembre  2008  procede ai controlli, anche a campione,
circa  la veridicita' della dichiarazione sostitutiva con la medesima
procedura    prevista    dall'art.    1,    comma 9.   Il   Ministero
dell'universita' e della ricerca trasmette all'Agenzia delle entrate,
entro  il 31 dicembre 2008, due distinti elenchi dei soggetti ammessi
al riparto e di quelli esclusi.
  4.  Gli  enti  pubblici  di  ricerca,  le universita' statali e non
statali  legalmente  riconosciute,  le istituzioni di alta formazione
artistica  musicale  e  coreutica statali e non statali, pareggiate e
legalmente  riconosciute  presentano la domanda per via telematica ai
sensi  del  comma 2,  compilando  esclusivamente  il  modulo  di  cui
all'allegato  1-bis  e trasmettono via fax o con raccomandata a.r. al
Ministero,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  ai commi 2 e 3,
esclusivamente copia del medesimo modulo (allegato 1-bis) debitamente
compilato e firmato.
  5.  Il  Ministro  della  salute redige e comunica in via telematica
all'Agenzia  delle  entrate,  entro  il 26 marzo 2008, l'elenco degli
enti della ricerca sanitaria, di cui all'art. 3, comma 5, lettera c),
della  legge  n.  244 del 2007, indicandone per ciascun nominativo la
denominazione, la sede e il codice fiscale.
  6.  Il  CONI  redige e comunica in via telematica all'Agenzia delle
entrate,  trasmettendone copia al Ministro per le politiche giovanili
e  le  attivita'  sportive,  entro  il  26 marzo 2008, l'elenco delle
associazioni  sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi
dal   CONI   a   norma   di   legge,  di  cui  all'art.  3,  comma 5,
lettera c-bis),  della  legge  n. 244 del 2007, indicando per ciascun
nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale.
  7.   Gli  elenchi  di  cui  ai  commi 2,  5  e  6  sono  pubblicati
dall'Agenzia  delle  entrate entro il 7 aprile 2008 sul sito indicato
nell'art. 1, comma 1.