Art. 2.
                          Requisiti tecnici

  1.  Il  presente  decreto detta le regole tecniche che disciplinano
l'accessibilita' agli strumenti didattici e formativi di cui all'art.
5  della  legge  9 gennaio 2004, n. 4, ai sensi dell'art. 2, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75.
  2.  Agli  strumenti  didattici  e  formativi  veicolati  attraverso
tecnologie  Web  si  applicano  le  norme  definite  nel  decreto del
Ministro   per  l'innovazione  e  le  tecnologie  8 luglio  2005,  in
particolare negli allegati «A» e «B» al decreto stesso.
  3.  I documenti elettronici di cui all'art. 1, comma 1, lettera c),
ove  si  tratti  dei  libri di testo di cui all'art. 5, comma 2 della
legge  9 gennaio  2004,  n.  4,  sono  forniti  su  supporto digitale
contenente:
    a) la copia del libro di testo in formato elettronico;
    b) il  relativo  programma  di  lettura, che rispetti i requisiti
dell'allegato  D  del decreto ministeriale 8 luglio 2005, nell'ultima
versione  ufficiale  disponibile  al  momento della fornitura e senza
vincoli onerosi di licenza d'uso;
    c) le  istruzioni  d'uso indicanti, fra l'altro, l'organizzazione
del  contenuto del supporto digitale, le modalita' di installazione e
di utilizzo del materiale fornito.
  4.  La  copia  del testo di cui al precedente comma 3, punto a), e'
redatta  seguendo  le  linee  guida per l'accessibilita' pubblicate e
rese   disponibili   dal   produttore  del  programma  di  lettura  e
rispettando  le «Linee guida editoriali per i libri di testo», di cui
all'allegato «A», che fa parte integrante del presente decreto.
  5. Al software didattico si applicano i requisiti di accessibilita'
definiti  nell'allegato  «D» del citato decreto ministeriale 8 luglio
2005.
  6.  Per  il  software  didattico  espressamente  e  deliberatamente
realizzato  per  agevolare  e  favorire i processi di apprendimento e
integrazione   dei  soggetti  disabili,  i  requisiti  richiamati  al
precedente  comma 5 sono applicati compatibilmente con le particolari
finalita' educative del software stesso.
  7.  Ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104,   il  software  didattico  utilizzato  da  alunni  disabili  per
valutazioni  formali  di  profitto nella scuola secondaria di secondo
grado consente tempi piu' lunghi per l'effettuazione delle prove.
  8.   Il   presente  decreto  ha  efficacia  a  decorrere  dall'anno
scolastico   2008-2009   ed   e'  periodicamente  aggiornato  per  il
tempestivo  recepimento  delle  normative  internazionali dell'Unione
europea in materia di accessibilita' e delle innovazioni tecnologiche
nel frattempo intervenute.
  Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 30 aprile 2008

             Il Ministro per le riforme e l'innovazione
                   nella pubblica amministrazione
                              Nicolais

                Il Ministro della pubblica istruzione
                               Fioroni

            Il Ministro dell'universita' e della ricerca
                                Mussi