Art. 2. Requisiti tecnici 1. Il presente decreto detta le regole tecniche che disciplinano l'accessibilita' agli strumenti didattici e formativi di cui all'art. 5 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75. 2. Agli strumenti didattici e formativi veicolati attraverso tecnologie Web si applicano le norme definite nel decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005, in particolare negli allegati «A» e «B» al decreto stesso. 3. I documenti elettronici di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), ove si tratti dei libri di testo di cui all'art. 5, comma 2 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, sono forniti su supporto digitale contenente: a) la copia del libro di testo in formato elettronico; b) il relativo programma di lettura, che rispetti i requisiti dell'allegato D del decreto ministeriale 8 luglio 2005, nell'ultima versione ufficiale disponibile al momento della fornitura e senza vincoli onerosi di licenza d'uso; c) le istruzioni d'uso indicanti, fra l'altro, l'organizzazione del contenuto del supporto digitale, le modalita' di installazione e di utilizzo del materiale fornito. 4. La copia del testo di cui al precedente comma 3, punto a), e' redatta seguendo le linee guida per l'accessibilita' pubblicate e rese disponibili dal produttore del programma di lettura e rispettando le «Linee guida editoriali per i libri di testo», di cui all'allegato «A», che fa parte integrante del presente decreto. 5. Al software didattico si applicano i requisiti di accessibilita' definiti nell'allegato «D» del citato decreto ministeriale 8 luglio 2005. 6. Per il software didattico espressamente e deliberatamente realizzato per agevolare e favorire i processi di apprendimento e integrazione dei soggetti disabili, i requisiti richiamati al precedente comma 5 sono applicati compatibilmente con le particolari finalita' educative del software stesso. 7. Ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il software didattico utilizzato da alunni disabili per valutazioni formali di profitto nella scuola secondaria di secondo grado consente tempi piu' lunghi per l'effettuazione delle prove. 8. Il presente decreto ha efficacia a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009 ed e' periodicamente aggiornato per il tempestivo recepimento delle normative internazionali dell'Unione europea in materia di accessibilita' e delle innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute. Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 aprile 2008 Il Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione Nicolais Il Ministro della pubblica istruzione Fioroni Il Ministro dell'universita' e della ricerca Mussi