IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  il  testo  unico  delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
  Visto  il  regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Visto  l'art.  117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e
successive modificazioni;
  Vista  la  legge  23 gennaio 1968, n. 34, modificata dalla legge n.
98/1985;
  Visto  l'art.  32  della  legge 23 dicembre 1978, n. 833, da ultimo
modificata dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
  Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218;
  Visto  il decreto 20 luglio 1988, n. 298, e successive modifiche ed
integrazioni;
  Visto il decreto 19 agosto 1996, n. 587;
  Vista   l'ordinanza  2 dicembre  1994,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 29 dicembre 1994;
  Visto   l'ordinanza  6 febbraio  1997,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 57 del 10 marzo 1997;
  Vista  l'ordinanza  17 settembre  1998,  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 247 del 22 ottobre 1998
  Vista   l'ordinanza   5 agosto   1999,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 223 del 22 settembre 1999;
  Vista   l'ordinanza   26 luglio  2001,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 221 del 22 settembre 2001;
  Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n.
317;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n.
362;
  Visto  il  decreto  legislativo  20 febbraio  2004, n. 55, recante:
«Attuazione   della   direttiva   2001/89/CE   relativa  alle  misure
comunitarie  di  lotta  contro  la  peste suina classica», pubblicato
nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  49  del
28 febbraio 2004 - Supplemento Ordinario n. 30;
  Vista  la  direttiva 92/119/CEE del Consiglio, che introduce misure
generali  di  lotta  contro  alcune  malattie  degli animali e misure
specifiche  in  materia  di  lotta contro la malattia vescicolare dei
suini;
  Vista  la  direttiva  2007/10/CE  della Commissione del 21 febbraio
2007,  che  modifica  l'Allegato  II  della  direttiva 92/119/CEE del
Consiglio  per  quanto  riguarda le misure da adottare nell'ambito di
una  zona  di  protezione  a seguito della presenza di un focolaio di
malattia vescicolare dei suini, recepita dal decreto ministeriale del
28 marzo  2007,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 161 del 13 luglio 2007;
  Vista  la  Decisione 2005/779/CE del 8 novembre 2005, che introduce
nuove  norme  in  materia di misure sanitarie di protezione contro la
malattia  vescicolare  dei suini in Italia, e successive modifiche ed
integrazioni;
  Vista  la Decisione 2007/9/CE del 18 dicembre 2006, che modifica la
decisione   2005/779/CE   relativa   a  talune  misure  sanitarie  di
protezione contro la malattia vescicolare dei suini in Italia;
  Visto  il documento SANCO/10543/2007 rev. 1, relativo alla modifica
della   Decisione   2005/779/CE   concernente   misure  sanitarie  di
protezione  contro  la  malattia vescicolare dei suini in Italia, del
9 gennaio  2008  e  modificato  in  data  4 marzo  2008 con documento
SANCO/10543/2007  rev. 2,  votati  all'unanimita'  dai rappresentanti
degli  Stati membri nel corso del Comitato per la catena alimentare e
la sanita' animale;
  Vista   la  Decisione  2007/782/CE  del  30 novembre  2007  recante
approvazione  dei  programmi  annuali  e pluriennali e del contributo
finanziario  della  Comunita'  a  fini di eradicazione, di lotta e di
sorveglianza  di  talune malattie animali e zoonosi, presentati dagli
Stati membri per il 2008 e per gli anni successivi;
  Ravvisata  la  necessita'  e  l'urgenza  di adeguarsi alle suddette
norme;
  Considerato che negli anni 2006 e 2007 c'e' stata una recrudescenza
della  malattia  vescicolare  del suino nelle regioni accreditate del
nord  Italia  e  che  le  aziende da ingrasso sono state la tipologia
produttiva   maggiormente  interessata,  si  pone  la  necessita'  di
effettuare   i  controlli  per  malattia  vescicolare  a  prescindere
dall'indirizzo produttivo delle aziende;
  Ritenuto  opportuno  effettuare una sorveglianza per la peste suina
classica, malattia attualmente non presente sul territorio nazionale,
ma presente in alcuni Stati membri e Paesi terzi;
                               Ordina:

                               Art. 1.
                              Obiettivi

  1.  E'  resa  obbligatoria  l'esecuzione,  a  cura  delle regioni e
province   autonome  di  Trento  e  Bolzano  (di  seguito  denominate
«regioni»),  del  piano  di  sorveglianza  e  di  eradicazione  della
malattia  vescicolare da enterovirus del suino (di seguito denominata
«MVS»),  di  cui  all'Allegato II alla presente ordinanza (di seguito
denominato «piano»).
  2. Obiettivi del piano di cui al comma 1 sono:
    a) il mantenimento dello stato di accreditamento nelle regioni di
cui all'Allegato I alla presente ordinanza;
    b) il  raggiungimento dello stato di accreditamento nelle regioni
prive della qualifica di cui alla lettera a);
    c) svolgimento annuale del piano di cui al comma 1.
  3.  E'  individuato  un  Piano  di  sorveglianza per la Peste suina
classica  fondato  sul  rilevamento  dell'eventuale  circolazione del
virus  della peste suina classica nella popolazione suina nazionale e
monitoraggio della stessa nella popolazione selvatica di cinghiali.