Art. 10. Invio dei campioni e modulistica 1. I dati dell'azienda e dei suini sottoposti a controllo, identificati in conformita' con il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, devono essere correttamente riportati nel modello di cui all'Allegato VI della presente ordinanza che, debitamente compilato, deve accompagnare i campioni di sangue che vengono inviati all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio. 2. I campioni di feci possono essere inviati dall'Azienda sanitaria locale direttamente al CERVES, fermo restando l'invio di copia del modello di cui all'Allegato VI all'Istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente competente. 3. Per le stalle di sosta i campioni prelevati nell'esecuzione del presente piano devono essere inviati all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio o al CERVES, a seconda della tipologia del campione, con la modulistica di accompagnamento debitamente compilata. La modulistica deve essere compilata ed inviata anche quando nelle stalle di sosta non sono presenti animali e non si puo' procedere con il prelievo dei campioni. In tal caso nello spazio relativo a «N. capi presenti» e «N. campioni prelevati» si deve riportare 0. Anche le schede di questi controlli devono essere inserite nel sistema informativo della MVS. 4. I campioni di sangue e feci possono essere sottoposti, oltre che alle prove sierologiche e virologiche nei confronti della malattia vescicolare del suino e della peste suina classica, anche ad altri test previsti da altri piani di controllo delle malattie del suino. 5. La scheda di accompagnamento campioni (Allegato VI) puo' essere scaricato dalla BDN con le informazioni anagrafiche gia' precompilate. Qualora detto Allegato scaricato dalla BDN riporti dati discordanti con quanto viene verificato in azienda dal veterinario ufficiale, lo stesso deve apportarvi le opportune modifiche, provvedendo anche ad aggiornare e/o prescriverne l'aggiornamento in BDN.