Art. 12.
               Macellazione dei soggetti sieropositivi

  1.  I  suini sieropositivi devono essere macellati entro il termine
massimo   di   settantadue  ore  dalla  emissione  dell'ordinanza  di
abbattimento, in un macello posto sul territorio regionale.
  2.  I  suini  sieropositivi  destinati  al  macello  devono  essere
identificati individualmente.
  3.   L'invio   al  macello  dei  suini  sieropositivi  deve  essere
notificato  dai  Servizi  veterinari dell'Azienda sanitaria locale di
partenza  a quelli di destinazione, entro quarantotto ore prima della
partenza.  Il  certificato  di  provenienza degli animali (Modello 4)
deve  riportare,  in aggiunta ai codici identificativi degli animali,
la dicitura «suini sieropositivi per malattia vescicolare del suino».
  4.   Il   veterinario   ufficiale   responsabile   del  macello  di
destinazione  degli  animali annota in calce sul Modello 4 l'avvenuta
macellazione  e  la  comunica  tempestivamente  all'Azienda sanitaria
locale di origine degli animali.
  5.  I  suini  sieropositivi,  inclusi i «singleton reactor», devono
essere  trasportati,  mantenuti e macellati separatamente dagli altri
suini  e  le  loro  carni  sono trattate conformemente al decreto del
Presidente   della   Repubblica   17 maggio   1996,   n.  362  e  sue
modificazioni.  La  testa  e  il  pacchetto intestinale di tali suini
devono essere distrutti e le loro carni sono destinate esclusivamente
al mercato nazionale.