Art. 12. Macellazione dei soggetti sieropositivi 1. I suini sieropositivi devono essere macellati entro il termine massimo di settantadue ore dalla emissione dell'ordinanza di abbattimento, in un macello posto sul territorio regionale. 2. I suini sieropositivi destinati al macello devono essere identificati individualmente. 3. L'invio al macello dei suini sieropositivi deve essere notificato dai Servizi veterinari dell'Azienda sanitaria locale di partenza a quelli di destinazione, entro quarantotto ore prima della partenza. Il certificato di provenienza degli animali (Modello 4) deve riportare, in aggiunta ai codici identificativi degli animali, la dicitura «suini sieropositivi per malattia vescicolare del suino». 4. Il veterinario ufficiale responsabile del macello di destinazione degli animali annota in calce sul Modello 4 l'avvenuta macellazione e la comunica tempestivamente all'Azienda sanitaria locale di origine degli animali. 5. I suini sieropositivi, inclusi i «singleton reactor», devono essere trasportati, mantenuti e macellati separatamente dagli altri suini e le loro carni sono trattate conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362 e sue modificazioni. La testa e il pacchetto intestinale di tali suini devono essere distrutti e le loro carni sono destinate esclusivamente al mercato nazionale.