Art. 13.
                           Movimentazione

  1.  E'  fatto  divieto  il  trasporto di suini vivi in Italia nelle
seguenti circostanze:
    a) dalle  aziende  non  accreditate  per malattia vescicolare del
suino  anche  verso  gli  stabilimenti  di  macellazione, fatto salvo
quanto previsto all'art. 12;
    b) dalle  regioni  non  accreditate  per malattia vescicolare del
suino verso altre regioni italiane.
  2. In deroga al comma 1, lettera b), il Ministero della salute puo'
autorizzare  lo  spostamento  di  suini  dalle  aziende situate nelle
regioni  non  accreditate per malattia vescicolare del suino ad altre
regioni,  purche' vengano rispettate le condizioni previste dal piano
allegato  e  dall'art.  8  della  Decisione  2005/779/CE e successive
modifiche.
  3.  La  spedizione  di suini vivi dall'Italia verso gli altri Stati
membri  e'  consentita  solo  se  gli  animali  provengono da aziende
accreditate  per  MVS  e  localizzate in regioni accreditate per tale
malattia.
  4.  I suini spediti dall'Italia verso gli altri Stati membri devono
essere   scortati  dai  certificati  sanitari  previsti  all'art.  4,
comma 1,  del  decreto  legislativo  22 maggio  1999,  n.  196  e sul
certificato  deve  essere  riportata  la  seguente dicitura: «Animali
conformi  alla  decisione  2005/779/CE  della  Commissione relativa a
talune  misure sanitarie di protezione contro la malattia vescicolare
del suino in Italia».