Art. 13. Movimentazione 1. E' fatto divieto il trasporto di suini vivi in Italia nelle seguenti circostanze: a) dalle aziende non accreditate per malattia vescicolare del suino anche verso gli stabilimenti di macellazione, fatto salvo quanto previsto all'art. 12; b) dalle regioni non accreditate per malattia vescicolare del suino verso altre regioni italiane. 2. In deroga al comma 1, lettera b), il Ministero della salute puo' autorizzare lo spostamento di suini dalle aziende situate nelle regioni non accreditate per malattia vescicolare del suino ad altre regioni, purche' vengano rispettate le condizioni previste dal piano allegato e dall'art. 8 della Decisione 2005/779/CE e successive modifiche. 3. La spedizione di suini vivi dall'Italia verso gli altri Stati membri e' consentita solo se gli animali provengono da aziende accreditate per MVS e localizzate in regioni accreditate per tale malattia. 4. I suini spediti dall'Italia verso gli altri Stati membri devono essere scortati dai certificati sanitari previsti all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 e sul certificato deve essere riportata la seguente dicitura: «Animali conformi alla decisione 2005/779/CE della Commissione relativa a talune misure sanitarie di protezione contro la malattia vescicolare del suino in Italia».