Art. 14.
                         Flussi informativi

  1.  L'Istituto zooprofilattico sperimentale, nell'ambito del piano,
trasmette  l'esito  degli  esami sierologici e virologici all'Azienda
sanitaria locale.
  2.  In  caso  di sieropositivita' confermate dal CERVES, l'Istituto
zooprofilattico  sperimentale  competente per territorio trasmette la
notizia  a  mezzo fax all'Azienda sanitaria locale ed alla regione, e
quest'ultima lo trasmette al Ministero della salute.
  3. In caso di isolamento virale, il CERVES comunica, direttamente a
mezzo  fax,  l'avvenuto  isolamento  al  Ministero della salute, alla
regione,  all'Istituto  zooprofilattico sperimentale territorialmente
competente,  all'azienda sanitaria locale e all'Istituto superiore di
sanita'.
  4. In caso di riscontro di sieropositivita' o di isolamento virale,
l'Azienda  sanitaria  locale  espleta entro dieci giorni una indagine
epidemiologica  e ne trasmette i risultati al Ministero della salute,
al  CERVES  ed alla regione utilizzando il modulo di cui all'Allegato
VII.
  5.  Per  consentire  al  Ministero  della  salute  di  informare la
Commissione  Europea  in caso di focolaio, l'Azienda sanitaria locale
competente  trasmette,  entro  ventiquattro  ore,  al Ministero della
salute i dati contenuti nel modulo di cui all'Allegato VIII.
  6.   Gli   Istituti  zooprofilattici  sperimentali  competenti  per
territorio  trasmettono  al  CERVES  il  riepilogo delle attivita' di
sorveglianza  utilizzando  un tracciato record previsto dall'Allegato
XI, secondo la seguente tempistica:
    a) cadenza  trimestrale  per  le regioni accreditate per malattia
vescicolare del suino;
    b) cadenza  mensile  per  le regioni non accreditate per malattia
vescicolare del suino;
    c) cadenza  mensile  in  casi  specifici  per i quali, sulla base
delle  informazioni  disponibili  e  sentito il parere del CERVES, il
Ministero  della  salute  individui  una situazione epidemiologica di
rischio.