Art. 14. Flussi informativi 1. L'Istituto zooprofilattico sperimentale, nell'ambito del piano, trasmette l'esito degli esami sierologici e virologici all'Azienda sanitaria locale. 2. In caso di sieropositivita' confermate dal CERVES, l'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio trasmette la notizia a mezzo fax all'Azienda sanitaria locale ed alla regione, e quest'ultima lo trasmette al Ministero della salute. 3. In caso di isolamento virale, il CERVES comunica, direttamente a mezzo fax, l'avvenuto isolamento al Ministero della salute, alla regione, all'Istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente competente, all'azienda sanitaria locale e all'Istituto superiore di sanita'. 4. In caso di riscontro di sieropositivita' o di isolamento virale, l'Azienda sanitaria locale espleta entro dieci giorni una indagine epidemiologica e ne trasmette i risultati al Ministero della salute, al CERVES ed alla regione utilizzando il modulo di cui all'Allegato VII. 5. Per consentire al Ministero della salute di informare la Commissione Europea in caso di focolaio, l'Azienda sanitaria locale competente trasmette, entro ventiquattro ore, al Ministero della salute i dati contenuti nel modulo di cui all'Allegato VIII. 6. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio trasmettono al CERVES il riepilogo delle attivita' di sorveglianza utilizzando un tracciato record previsto dall'Allegato XI, secondo la seguente tempistica: a) cadenza trimestrale per le regioni accreditate per malattia vescicolare del suino; b) cadenza mensile per le regioni non accreditate per malattia vescicolare del suino; c) cadenza mensile in casi specifici per i quali, sulla base delle informazioni disponibili e sentito il parere del CERVES, il Ministero della salute individui una situazione epidemiologica di rischio.