Art. 15. Controlli su partite di suini provenienti da Stati membri della Unione europea 1. Le partite di suini provenienti dagli Stati membri devono essere sottoposte a controlli non discriminatori, ai sensi del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28. 2. Il campionamento riguarda le partite di suini da produzione e riproduzione ed e' effettuato al momento dello scarico degli animali dal mezzo di trasporto. Sono escluse dal predetto campionamento le partite di suini da macello. 3. Per ciascuna partita viene effettuato un prelievo di un numero di campioni di sangue pari a quanto riportato nella tabella di cui all'Allegato IV, associato ad un prelievo di campioni di feci nei diversi scomparti del mezzo di trasporto. 4. Ogni campione di sangue e di feci deve essere quantitativamente sufficiente a consentire all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio di costituire due aliquote; di queste una deve essere conservata per almeno un mese in adeguate condizioni che ne permettano l'utilizzo in caso di contenzioso con lo Stato membro speditore. 5. I campioni inviati all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente devono essere accompagnati dal modello di cui all'Allegato V della ordinanza ministeriale 5 agosto 1999. 6. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali non accettano campioni da sottoporre ad esame non accompagnati dal suddetto modello debitamente compilato.