Art. 16. Pulizia e disinfezione 1. Le stalle di sosta, i centri di raccolta, le stalle annesse ai macelli, nonche' i veicoli utilizzati per il trasporto degli animali devono essere sottoposti ad accurata pulizia e disinfezione, utilizzando prodotti di provata efficacia nei confronti della MVS elencati nell'Allegato III e secondo le procedure di cui al piano all'Allegato II. L'avvenuto lavaggio e la disinfezione degli automezzi vengono accertate su apposito certificato di cui all'Allegato IX.