Art. 16.
                       Pulizia e disinfezione

  1.  Le  stalle di sosta, i centri di raccolta, le stalle annesse ai
macelli,  nonche' i veicoli utilizzati per il trasporto degli animali
devono   essere   sottoposti  ad  accurata  pulizia  e  disinfezione,
utilizzando  prodotti  di  provata  efficacia nei confronti della MVS
elencati  nell'Allegato  III  e  secondo le procedure di cui al piano
all'Allegato   II.   L'avvenuto  lavaggio  e  la  disinfezione  degli
automezzi   vengono   accertate   su   apposito  certificato  di  cui
all'Allegato IX.