Art. 18.
Piani di sorveglianza della peste suina classica sui suini selvatici

  1.  Le  regioni,  di  concerto  con il CEREP e l'Istituto nazionale
della  fauna  selvatica,  individuano i territori in cui effettuare i
controlli  sierologici  e  virologici  sui  cinghiali  selvatici ed i
criteri  minimi  di  campionamento sulla base dei seguenti fattori di
rischio:
    a) l'eventuale  accertamento  negli ultimi cinque anni di focolai
di  peste  suina  classica in aree connotate da presenza di cinghiali
selvatici  anche  situate  su territori di Paesi membri e Paesi terzi
confinanti;
    b) l'entita'   e  la  provenienza  del  flusso  di  cinghiali  da
ripopolamento,   introdotti   nelle  aree  di  particolare  interesse
faunistico e venatorio;
    c) la  presenza  e la densita' di insediamenti agrituristici, ove
si  esercita  l'allevamento  di  suini  o cinghiali in zone connotate
dalla presenza di cinghiali selvatici.