Art. 18. Piani di sorveglianza della peste suina classica sui suini selvatici 1. Le regioni, di concerto con il CEREP e l'Istituto nazionale della fauna selvatica, individuano i territori in cui effettuare i controlli sierologici e virologici sui cinghiali selvatici ed i criteri minimi di campionamento sulla base dei seguenti fattori di rischio: a) l'eventuale accertamento negli ultimi cinque anni di focolai di peste suina classica in aree connotate da presenza di cinghiali selvatici anche situate su territori di Paesi membri e Paesi terzi confinanti; b) l'entita' e la provenienza del flusso di cinghiali da ripopolamento, introdotti nelle aree di particolare interesse faunistico e venatorio; c) la presenza e la densita' di insediamenti agrituristici, ove si esercita l'allevamento di suini o cinghiali in zone connotate dalla presenza di cinghiali selvatici.