Art. 19. Trasmissione dei dati relativi al piano di sorveglianza per la peste suina classica 1. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio inviano, a conclusione del piano, i dati relativi alle attivita' di controllo degli allevamenti al CEREP, il quale organizza la raccolta e provvede al successivo inoltro al Ministero della salute.