Art. 2. Definizioni 1. Ai fini della presente ordinanza si intende per: a) azienda: qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o altro luogo, anche all'aria aperta, in cui gli animali sono tenuti, allevati o commercializzati, comprese le stalle di sosta dei commercianti ed i mercati; b) azienda da riproduzione: l'azienda in cui vengono detenuti verri e scrofe destinati alla produzione di suinetti fino alla fase di svezzamento, anche detto Sito 1; c) azienda da riproduzione a ciclo aperto: azienda in cui sono presenti riproduttori e suini in accrescimento fino alla fine dello svezzamento e/o magronaggio, destinati ad un allevamento da ingrasso; d) azienda da riproduzione a ciclo chiuso: azienda in cui sono presenti riproduttori e suini in accrescimento fino alla fase di ingrasso destinati esclusivamente alla macellazione; e) azienda da ingrasso: cui sono presenti suini in accrescimento dalla fase dello svezzamento e/o magronaggio fino alla fine del ciclo produttivo, destinati esclusivamente alla macellazione, anche detto Sito 3; f) stalla di sosta: l'azienda di un commerciante autorizzata ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, come specificato all'art. 11 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, nella quale vi sia un regolare avvicendamento degli animali comprati e venduti entro 30 giorni dall'acquisto; ai fini dei controlli, sono equiparate alle stalle di sosta quelle aziende che, indipendentemente dall'orientamento produttivo, effettuano un avvicendamento di animali assimilabile alla stalla di sosta. I suini introdotti nelle stalle di sosta hanno come esclusiva e diretta destinazione il macello; g) centri di raccolta: i centri di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196; h) regione accreditata per malattia vescicolare del suino: regione conforme ai requisiti di cui all'art. 3 e dove non sussistono le condizioni per l'emanazione di provvedimenti di sospensione o di revoca; i) azienda accreditata per malattia vescicolare del suino: azienda conforme ai requisiti di cui all'art. 4; l) CERVES: Centro di referenza nazionale per le malattie vescicolari Istituto zooprofilattico sperimentale di Lombardia ed Emilia Romagna, con sede a Brescia; m) CEREP: Centro di referenza nazionale per le pesti suine Istituto zooprofilattico sperimentale di Umbria e Marche, con sede a Perugia; n) BDN: Banca dati nazionale, di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.