Art. 2.
                             Definizioni

  1. Ai fini della presente ordinanza si intende per:
    a) azienda:  qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o altro
luogo,  anche  all'aria  aperta,  in  cui  gli  animali  sono tenuti,
allevati   o  commercializzati,  comprese  le  stalle  di  sosta  dei
commercianti ed i mercati;
    b) azienda  da  riproduzione:  l'azienda  in cui vengono detenuti
verri  e  scrofe destinati alla produzione di suinetti fino alla fase
di svezzamento, anche detto Sito 1;
    c) azienda  da  riproduzione  a ciclo aperto: azienda in cui sono
presenti  riproduttori  e suini in accrescimento fino alla fine dello
svezzamento e/o magronaggio, destinati ad un allevamento da ingrasso;
    d) azienda  da  riproduzione  a ciclo chiuso: azienda in cui sono
presenti  riproduttori  e  suini  in  accrescimento fino alla fase di
ingrasso destinati esclusivamente alla macellazione;
    e) azienda  da ingrasso: cui sono presenti suini in accrescimento
dalla fase dello svezzamento e/o magronaggio fino alla fine del ciclo
produttivo,  destinati  esclusivamente alla macellazione, anche detto
Sito 3;
    f) stalla  di  sosta: l'azienda di un commerciante autorizzata ai
sensi  dell'art.  17  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
8 febbraio  1954,  n.  320,  come specificato all'art. 11 del decreto
legislativo  22 maggio  1999,  n. 196, nella quale vi sia un regolare
avvicendamento  degli  animali  comprati  e  venduti  entro 30 giorni
dall'acquisto;  ai fini dei controlli, sono equiparate alle stalle di
sosta   quelle   aziende   che,  indipendentemente  dall'orientamento
produttivo, effettuano un avvicendamento di animali assimilabile alla
stalla  di sosta. I suini introdotti nelle stalle di sosta hanno come
esclusiva e diretta destinazione il macello;
    g) centri  di  raccolta: i centri di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196;
    h) regione   accreditata  per  malattia  vescicolare  del  suino:
regione conforme ai requisiti di cui all'art. 3 e dove non sussistono
le  condizioni  per l'emanazione di provvedimenti di sospensione o di
revoca;
    i) azienda   accreditata  per  malattia  vescicolare  del  suino:
azienda conforme ai requisiti di cui all'art. 4;
    l) CERVES:   Centro   di  referenza  nazionale  per  le  malattie
vescicolari  Istituto  zooprofilattico  sperimentale  di Lombardia ed
Emilia Romagna, con sede a Brescia;
    m) CEREP:  Centro  di  referenza  nazionale  per  le  pesti suine
Istituto  zooprofilattico sperimentale di Umbria e Marche, con sede a
Perugia;
    n) BDN:  Banca  dati  nazionale,  di  cui  al decreto legislativo
22 maggio 1999, n. 196.