Art. 20. Invio dei dati relativi all'attivita' svolta 1. Il Ministero della salute provvede ad informare la Commissione Europea sullo stato sanitario delle regioni, sull'andamento del piano, sui tests sierologici e virologici effettuati, sui focolai accertati, sugli allevamenti e sul numero dei capi positivi riscontrati, nonche' sugli indennizzi corrisposti in base alla normativa vigente. 2. Le regioni trasmettono al Ministero della salute, in adempimento dell'art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le relazioni trimestrali. 3. Il Ministero della salute, ove necessario, invia alle regioni eventuali istruzioni esplicative relative all'esecuzione del piano.