Art. 20.
            Invio dei dati relativi all'attivita' svolta

  1.  Il  Ministero della salute provvede ad informare la Commissione
Europea  sullo  stato  sanitario  delle  regioni,  sull'andamento del
piano,  sui  tests  sierologici  e virologici effettuati, sui focolai
accertati,   sugli   allevamenti  e  sul  numero  dei  capi  positivi
riscontrati,  nonche'  sugli  indennizzi  corrisposti  in  base  alla
normativa vigente.
  2. Le regioni trasmettono al Ministero della salute, in adempimento
dell'art.  5,  ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le
relazioni trimestrali.
  3.  Il  Ministero  della salute, ove necessario, invia alle regioni
eventuali istruzioni esplicative relative all'esecuzione del piano.