Art. 21.
                         Aspetti finanziari

  1.  L'onere  finanziario  del piano e' a carico del Fondo sanitario
nazionale (capitolo 2700 iscritto nell'ambito del programma «Concorso
dello  Stato  al  finanziamento della spesa sanitaria» della missione
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali).
  2.  L'indennizzo  spettante  ai  proprietari dei suini macellati in
applicazione  del piano e' disciplinato dalla legge 2 giugno 1988, n.
218,  dal  decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298, e dal decreto
interministeriale 19 agosto 1996, n. 587, citati in premessa.
  3.  La  partecipazione  finanziaria  comunitaria  relativa al piano
riguarda  il  50%  delle  spese  sostenute  per  i test sierologici e
virologici e per gli indennizzi dei suini macellati.
  4.  Le  regioni,  ai  fini  della  rendicontazione  per il rimborso
dall'Unione  europea,  utilizzeranno  appositi  modelli,  di cui alla
decisione 2002/677/CE.
  5.  Per  gli  adempimenti  di  competenza,  le  regioni  inviano al
Ministero  della salute, entro il 1° aprile dell'anno successivo, una
relazione  finale  sulla esecuzione tecnica del piano, congiuntamente
agli elementi giustificativi delle spese sostenute, riferiti al piano
eseguito nell'anno precedente.