Art. 21. Aspetti finanziari 1. L'onere finanziario del piano e' a carico del Fondo sanitario nazionale (capitolo 2700 iscritto nell'ambito del programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria» della missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali). 2. L'indennizzo spettante ai proprietari dei suini macellati in applicazione del piano e' disciplinato dalla legge 2 giugno 1988, n. 218, dal decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298, e dal decreto interministeriale 19 agosto 1996, n. 587, citati in premessa. 3. La partecipazione finanziaria comunitaria relativa al piano riguarda il 50% delle spese sostenute per i test sierologici e virologici e per gli indennizzi dei suini macellati. 4. Le regioni, ai fini della rendicontazione per il rimborso dall'Unione europea, utilizzeranno appositi modelli, di cui alla decisione 2002/677/CE. 5. Per gli adempimenti di competenza, le regioni inviano al Ministero della salute, entro il 1° aprile dell'anno successivo, una relazione finale sulla esecuzione tecnica del piano, congiuntamente agli elementi giustificativi delle spese sostenute, riferiti al piano eseguito nell'anno precedente.