Art. 22.
                              Sanzioni

  1.  Fatto  salvo  che  il fatto non costituisca reato, chiunque non
osservi   le  prescrizioni  previste  dalla  presente  ordinanza,  e'
soggetto  alle  sanzioni  previste dall'art. 16, comma 1, del decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 196.