Art. 3. Riconoscimento delle regioni 1. Per regione accreditata per la malattia vescicolare del suino si intende la regione in cui: a) tutte le aziende presenti sono accreditate ai sensi dell'art. 4; b) sono state effettuate nell'anno precedente tutte le attivita' previste dal piano; c) non sussistono le condizioni per l'emanazione di provvedimenti di sospensione o revoca della qualifica; 2. L'elenco delle regioni accreditate per malattia vescicolare del suino, conforme alla decisione 2005/779/CE e successive modifiche e integrazioni, e' riportato all'Allegato I; 3. L'Allegato I puo' essere modificato con provvedimento del Ministero della salute; 4. Nel caso in cui vengano riscontrati focolai primari in piu' province e/o sia stato evidenziato il rischio di diffusione dell'infezione, in assenza di informazioni pertinenti per valutare la situazione epidemiologica, con provvedimento del Ministero della salute la qualifica regionale puo' essere sospesa e/o revocata.