Art. 3.
                    Riconoscimento delle regioni

  1. Per regione accreditata per la malattia vescicolare del suino si
intende la regione in cui:
    a) tutte  le aziende presenti sono accreditate ai sensi dell'art.
4;
    b) sono  state effettuate nell'anno precedente tutte le attivita'
previste dal piano;
    c) non sussistono le condizioni per l'emanazione di provvedimenti
di sospensione o revoca della qualifica;
    2. L'elenco  delle  regioni  accreditate per malattia vescicolare
del suino, conforme alla decisione 2005/779/CE e successive modifiche
e integrazioni, e' riportato all'Allegato I;
    3. L'Allegato  I  puo'  essere  modificato  con provvedimento del
Ministero della salute;
    4. Nel  caso  in  cui vengano riscontrati focolai primari in piu'
province   e/o   sia  stato  evidenziato  il  rischio  di  diffusione
dell'infezione, in assenza di informazioni pertinenti per valutare la
situazione  epidemiologica,  con  provvedimento  del  Ministero della
salute la qualifica regionale puo' essere sospesa e/o revocata.