Art. 5.
  Sospensione, revoca e riacquisizione della qualifica provinciale

  1. La qualifica di una provincia di una regione accreditata per MVS
e'  immediatamente  sospesa/revocata, con provvedimento del Ministero
della  salute,  quando si verifica un focolaio di malattia di origine
ignota.
  2. La qualifica non e' revocata nel caso in cui venga stabilito che
il  focolaio di cui al comma 1 e' epidemiologicamente correlato ad un
altro,  e  sia  stato  dimostrato  che non vi e' rischio di ulteriore
diffusione dell'infezione. In caso contrario la qualifica provinciale
viene revocata.
  3.  Per  le  province  con qualifica revocata vengono applicati gli
articoli 7,  8  e  9  della decisione della Commissione 2005/779/CE e
successive modifiche e integrazioni.
  4.   La  provincia  con  qualifica  revocata  puo'  riacquisire  la
qualifica con provvedimento del Ministero della salute, alle seguenti
condizioni:
    a) vengano  applicate le misure previste nelle zone di protezione
e  di  sorveglianza  dei focolai conformemente a quanto stabilito dal
decreto  del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362, come
modificato dal decreto ministeriale 28 marzo 2007;
    b) tutte le aziende localizzate nelle stessa provincia sono state
sottoposte  in  due occasioni, ad un intervallo di 28 - 40 giorni, ad
un  campionamento  per  un  accertamento  sierologico su un numero di
suini  sufficiente  per  rilevare  una  prevalenza  del  5%,  con  un
intervallo di confidenza del 95% con esito negativo;
    c) i  risultati dell'indagine epidemiologica, eseguita in accordo
con  quanto  stabilito  dal  decreto  del Presidente della Repubblica
17 maggio  1996,  n.  362,  abbiano  dimostrato  che  non vi e' alcun
rischio di ulteriore diffusione della malattia vescicolare del suino.
  5. Il Ministero della salute, conformemente a quanto previsto dalla
decisione   2005/779/CE,  comunica  immediatamente  alla  Commissione
Europea  le  misure  intraprese  a  seguito  di  quanto  previsto dal
presente art. e rende noto le misure intraprese.
  6.  La  durata del provvedimento di sospensione della qualifica non
puo'  superare  i  6  mesi.  In  caso  contrario  il provvedimento di
sospensione viene trasformato in provvedimento di revoca.