Art. 5. Sospensione, revoca e riacquisizione della qualifica provinciale 1. La qualifica di una provincia di una regione accreditata per MVS e' immediatamente sospesa/revocata, con provvedimento del Ministero della salute, quando si verifica un focolaio di malattia di origine ignota. 2. La qualifica non e' revocata nel caso in cui venga stabilito che il focolaio di cui al comma 1 e' epidemiologicamente correlato ad un altro, e sia stato dimostrato che non vi e' rischio di ulteriore diffusione dell'infezione. In caso contrario la qualifica provinciale viene revocata. 3. Per le province con qualifica revocata vengono applicati gli articoli 7, 8 e 9 della decisione della Commissione 2005/779/CE e successive modifiche e integrazioni. 4. La provincia con qualifica revocata puo' riacquisire la qualifica con provvedimento del Ministero della salute, alle seguenti condizioni: a) vengano applicate le misure previste nelle zone di protezione e di sorveglianza dei focolai conformemente a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362, come modificato dal decreto ministeriale 28 marzo 2007; b) tutte le aziende localizzate nelle stessa provincia sono state sottoposte in due occasioni, ad un intervallo di 28 - 40 giorni, ad un campionamento per un accertamento sierologico su un numero di suini sufficiente per rilevare una prevalenza del 5%, con un intervallo di confidenza del 95% con esito negativo; c) i risultati dell'indagine epidemiologica, eseguita in accordo con quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362, abbiano dimostrato che non vi e' alcun rischio di ulteriore diffusione della malattia vescicolare del suino. 5. Il Ministero della salute, conformemente a quanto previsto dalla decisione 2005/779/CE, comunica immediatamente alla Commissione Europea le misure intraprese a seguito di quanto previsto dal presente art. e rende noto le misure intraprese. 6. La durata del provvedimento di sospensione della qualifica non puo' superare i 6 mesi. In caso contrario il provvedimento di sospensione viene trasformato in provvedimento di revoca.